Cassazione Penale, Sentenza n. 21804/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto percettivo consistente nell'omesso esame di motivi: (1) si contestava che la Corte non avrebbe valutato che il "compariello" menzionato nell'intercettazione n. 2407 non era Terminiello ma, oltre a Somma, era presente Giuseppe Rossi; (2) si denunciava l'omesso esame della censura difensiva secondo cui il fatto contestato al capo C sarebbe da qualificare come estorsione "contrattuale", nonostante l'assenza di un contratto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. tutela solo l'errore di fatto percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non si applica alle ipotesi di omesso esame di motivo quando il motivo sia incompatibile con la struttura della motivazione. Sulla prima censura la Corte ha osservato che dall'originario ricorso in Cassazione non emergeva una specifica doglianza volta ad escludere espressamente che il "compariello" fosse Terminiello; sulla seconda la sentenza impugnata aveva già dato risposta richiamando intercettazioni e riscontri delle forze di polizia che dimostravano la coartazione della vittima, dunque nessun errore omissivo. Di conseguenza, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per errore di fatto percettivo; interpretato restrittivamente come applicabile solo alle svista o equivoci nella lettura degli atti che abbiano effettivamente influenzato la formazione della decisione, escludendo i punti di valutazione giuridico/ probatori
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. l. n. 176 del 2020
Norma che autorizza la trattazione scritta in Cassazione; il giudizio si è svolto con trattazione scritta ai sensi di tale disposizione (assenza di discussione orale se non tempestivamente richiesta)
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile), Rv.221280
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280
Giurisprudenza richiamata per definire i limiti dell'errore di fatto percettivo e per escludere l'applicabilità dell'art. 625-bis quando il motivo omesso sia incompatibile con la motivazione
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni), Rv.263686
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.263686
Giurisprudenza che distingue l'errore percettivo dalla valutazione; conferma che non sono ricomprese sotto art. 625-bis le omissioni di carattere valutativo
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto "percettivi" (svista o equivoco documentabile nella lettura degli atti) e non per divergenze di valutazione giuridico-probatoria.
- L'omesso esame di un motivo di ricorso non costituisce automaticamente errore percettivo: se il motivo è incompatibile con la struttura motivazionale della sentenza, esso si considera implicitamente disatteso.
- Per ottenere successo con un ricorso per errore di fatto è necessario indicare con precisione dove si sia verificata la svista e dimostrare che questa avrebbe potuto determinare decisione diversa.
- Nella fase di cassazione è fondamentale formulare in modo chiaro e specifico le censure; doglianze generiche o non espresse espressamente nel ricorso originario rischiano di essere ritenute inammissibili o implicitamente respinte.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre ricorsi straordinari basati su presunti errori di fatto.
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