Cassazione Civile, Ordinanza n. 16980/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un professionista, munito di un vecchio decreto ingiuntivo ottenuto contro un debitore, aveva avviato nel 2018 un’espropriazione di crediti pignorando somme che assumeva spettanti al debitore stesso verso alcuni coeredi del defunto padre e verso un istituto postale, sul presupposto che il debitore fosse chiamato all’eredità e che le disposizioni testamentarie avessero leso la sua quota di legittima. Nel corso dell’esecuzione il giudice dell’esecuzione aveva però dichiarato la procedura inammissibile, richiamando una asserita mancata notifica del precetto agli eredi del defunto e aggiungendo un cenno all’inesistenza del credito verso il terzo. Il creditore propose opposizione agli atti esecutivi deducendo che il provvedimento fosse illegittimo perché fondato su un presupposto errato: il precetto era stato notificato al debitore esecutato, mentre agli eredi del defunto, quali terzi pignorati, non doveva essere notificato alcun precetto ma solo l’atto di pignoramento/citazione. La Cassazione esamina il ricorso del creditore contro la sentenza del tribunale che aveva rigettato l’opposizione e che, pur condividendo l’impostazione sulla notifica del precetto, aveva confermato il rigetto valutando nel merito l’inesistenza dei crediti pignorati.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino in diversa composizione. La cassazione deriva dal fatto che il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi aveva oltrepassato il perimetro della cognizione rescindente e demolitoria, esaminando il merito dell’esistenza del credito pignorato nonostante l’opposizione investisse soltanto la legittimità del provvedimento del giudice dell’esecuzione. La Corte precisa inoltre che, una volta dichiarata l’inammissibilità della procedura per il vizio processuale, la statuizione sul merito contenuta nell’ordinanza esecutiva restava priva di effetti; il giudice di rinvio dovrà riesaminare l’opposizione nei limiti dei vizi dedotti e decidere anche sulla domanda riconvenzionale di accertamento proposta dai convenuti, oltre che sulle spese.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione ex art. 617 c.p.c. ha natura rescindente/demolitoria e consente al giudice di sindacare soltanto la legittimità dell’atto esecutivo impugnato nei limiti dei vizi dedotti.
art. 543 c.p.c.
citazione ex art. 543 c.p.c.
Nei confronti dei terzi pignorati va notificato l’atto previsto per il pignoramento presso terzi, non il precetto intimato al debitore esecutato.
art. 549 c.p.c.
formale provvedimento del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c.
L’accertamento dell’obbligo del terzo è riservato al giudice dell’esecuzione mediante il procedimento previsto dall’art. 549 c.p.c.; non può essere richiesto al giudice dell’opposizione agli atti esecutivi quando manca il relativo provvedimento formale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il controllo del giudice è limitato alla legittimità dell’atto impugnato e ai soli vizi dedotti dall’opponente; non è consentito trasformare il giudizio in un accertamento pieno del merito della pretesa esecutiva.
- Se il giudice dell’esecuzione definisce la procedura per un vizio processuale, ogni eventuale statuizione sul merito contenuta nel provvedimento conclusivo è priva di efficacia sostanziale e non può fondare un’autonoma decisione di merito in sede di opposizione.
- L’accertamento dell’esistenza del credito verso il terzo pignorato, nei casi previsti dal rito esecutivo presso terzi, appartiene al giudice dell’esecuzione e non può essere surrettiziamente ottenuto tramite l’opposizione agli atti esecutivi.
- L’atto di precetto va notificato al debitore esecutato; i terzi pignorati non diventano destinatari del precetto per il solo fatto di essere coinvolti nell’esecuzione presso terzi.
Come è indicizzato
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