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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02540/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 25/03/2024. Il testo disponibile indica che l'unico motivo di ricorso riguardava l'assorbimento del reato di detenzione di arma comune da sparo nel reato di porto della medesima arma. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'assorbimento opera solo quando detenzione e porto siano contemporanei; nel caso concreto, invece, la detenzione dell'arma sarebbe proseguita autonomamente per cinque giorni dopo l'esaurimento del porto, sicché non poteva parlarsi di assorbimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondato il motivo unico perché incompatibile con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assorbimento tra detenzione e porto della stessa arma richiede contemporaneità delle condotte; qui, invece, la detenzione sarebbe proseguita autonomamente dopo il porto.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.

    Non citato espressamente; il testo non consente di ricavare altre norme sostanziali specifiche oltre al riferimento alla qualificazione dei fatti come porto e detenzione di arma.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'assorbimento tra detenzione e porto della medesima arma comune da sparo è configurabile solo se le due condotte sono contemporanee; se la detenzione prosegue autonomamente dopo l'esaurimento del porto, i due reati non si assorbono.
  • Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato di legittimità e la valutazione di fatto del giudice di merito non è manifestamente illogica, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale

Testo integrale

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