Ordinanza n. 38/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Regionale del Molise -A.S.RE.M. n. 120 del 27 gennaio 2026, avente ad oggetto “Avvisi pubblici per titoli finalizzati al conferimento incarichi a tempo determinato in diverse disciplina mediche per la copertura di posti disponibili per professionisti con titoli di studio conseguiti in un paese extra Unione Europea o paesi terzi e non riconosciuti dal Ministero della Salute – Ai sensi dell’art. 13 d.l. n. 18/2020 SMI”; - del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario della Regione Molise D.C.A. n. 21 del 9 febbraio 2026, recante la proroga al 21.12.2029 della disciplina relativa all’autorizzazione all’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga ai professionisti sanitari con titolo conseguito all’estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto - in particolare il decreto del D.C.A. n. 140 del 6 settembre 2024 - ovvero consequenziale a ciascuno e ad entrambi gli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione dell’A.S.RE.M. relativa ad avvisi pubblici per incarichi medici a tempo determinato destinati a professionisti con titoli conseguiti in Paesi extra UE non riconosciuti dal Ministero della Salute, nonché decreto commissariale regionale di proroga della relativa disciplina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le organizzazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Direttore generale dell’A.S.RE.M. e il decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso contestava la disciplina e gli avvisi concernenti il conferimento di incarichi temporanei a professionisti sanitari con titoli di studio conseguiti all’estero e non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute. In via preliminare, il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato alla Regione Molise presso la sede istituzionale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domicilio ex lege della Regione, che aveva deliberato di avvalersi sistematicamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. La Regione non si è costituita. Il Collegio ha quindi ritenuto nulla la notificazione e ha disposto la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Quanto alla domanda cautelare, le censure sono state esaminate in via sommaria; la difesa dell’A.S.RE.M. aveva formulato approfondite controdeduzioni e sollevato serie eccezioni processuali.
La decisione
Il TAR ha ordinato ai ricorrenti di rinnovare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la notificazione del ricorso introduttivo alla Regione Molise presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nonché di notificare alla stessa Amministrazione l’ordinanza. Ha richiamato l’art. 10 della l. n. 103/1979, secondo cui alle Regioni che si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato si applicano le regole del foro erariale, e ha ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede regionale. Ha precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione non è subordinata alla verifica della non imputabilità al notificante dell’errore. La domanda di sospensione cautelare è stata respinta, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, delle articolate controdeduzioni dell’A.S.RE.M. e delle serie eccezioni di rito, con riserva di ogni approfondimento nella fase di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione degli atti impugnati.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il Giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza
Consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla quando il destinatario non si costituisce; la condizione della non imputabilità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103
le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi dell’Amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene
Quando una Regione a statuto ordinario decide di avvalersi sistematicamente dell’Avvocatura dello Stato, si applicano le regole speciali sul foro erariale e gli atti processuali devono essere notificati presso l’Avvocatura distrettuale competente.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di notificazione degli atti alle amministrazioni rappresentate dall’Avvocatura dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole che subordinavano la rinnovazione della notificazione alla non imputabilità dell’esito negativo al notificante.
Massime di principio
- La Regione a statuto ordinario che abbia deliberato di avvalersi sistematicamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è soggetta, nei giudizi amministrativi, alle regole del foro erariale; il ricorso contro i suoi atti deve essere notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito.
- La notificazione del ricorso effettuata direttamente presso la sede istituzionale di una Regione domiciliata ex lege presso l’Avvocatura dello Stato è nulla quando la Regione non si costituisce in giudizio.
- In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, tale rinnovazione non richiede l’accertamento della non imputabilità dell’errore al notificante.
- Nella fase cautelare il giudice può respingere la domanda di sospensione sulla base di una valutazione sommaria, considerando le controdeduzioni dell’amministrazione e le eccezioni processuali, con riserva dell’approfondimento delle censure nella fase di merito.
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