Cassazione Penale, Sentenza n. 25649/2024 del 01/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, in massima parte, le condanne confermate in appello deducendo: vizio di motivazione e travisamento della prova (soprattutto rispetto alle intercettazioni ambientali e telefoniche), carenza di elementi per la configurazione di un'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (si sarebbe trattato al più di concorso o di connivenza non punibile), insufficiente prova dell'apporto materiale o morale in relazione ai vari capi (coltivazioni e detenzioni di ingenti quantitativi di stupefacente), contestazione del riconoscimento della recidiva e della determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché censure procedurali e interpretative su specifiche captazioni e sull'uso di utenze telefoniche per l'identificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi e in parte li ha dichiarati inammissibili. Ha annullato con rinvio per nuovo giudizio, per carenze motivazionali relative alla prova dell'associazione e/o all'identificazione/contributo degli imputati: - il capo A) (associazione) nei confronti di Sainato Vincenzo, Benci Luca e Violi Giorgio; - il capo D) nei confronti di Violi Giorgio; - il capo E) (coltivazione della piantagione di 2.208 piante) nei confronti di Dennasi (De Masi) Massimiliano. Su tali capi la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Per il resto i ricorsi dei medesimi sono stati dichiarati inammissibili. Sono altresì dichiarati inammissibili i ricorsi di Ursino Cosimo, Lombardo Vincenzo, Sainato Salvatore e Jentile Domenico; questi ultimi sono stati condannati alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende. In sostanza la Cassazione ha ritenuto insufficiente la prova dell'elemento associativo (quid pluris) in alcuni casi e dell'apporto individuale in altri, ma ha confermato la complessiva integrità del giudizio di merito su molte posizioni.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per configurare l'associazione finalizzata al narcotraffico è necessario il 'quid pluris' rispetto al concorso: un vincolo durevole e un programma criminoso continuativo; non basta la cooperazione episodica o il mero apporto concorsuale
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Regola le fattispecie di detenzione, coltivazione e spaccio di stupefacenti; la Cassazione distingue tra concorso punibile (apporto causale, anche minimo) e connivenza non punibile (comportamento meramente passivo)
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di valutazione delle intercettazioni e dei possibili travisamenti della prova: in Cassazione non è ammessa una rilettura libera delle captazioni se non in presenza di travisamento decisivo o di utilizzo, da parte del giudice di merito, di elementi non esaminati dal primo grado
art. 110, cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: occorre un contributo causale (materiale o morale) ed una volontà di cooperazione, distinto dalla mera connivenza
art. 533, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'impugnazione e del sindacato sulla motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ribadisce i limiti del riesame valutativo in sede di legittimità
art. 649, cod. proc. pen.
Censurato da una difesa per l'eventuale obbligo di pronunciare improcedibilità per ne bis in idem se la condotta fosse già stata oggetto di giudicato; la Corte ha valutato la questione senza accogliere la doglianza nei termini proposti
art. 133, cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione della pena e valutazione della pericolosità sociale e delle circostanze per la graduazione del trattamento sanzionatorio
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Invocato in relazione alla durata dell'efficacia di precedenti penali/decreti penali e al loro rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte valuta la rilevanza e l'applicabilità in base ai fatti
Massime di principio
- Per affermare l'esistenza di un'associazione per delinquere ex art. 74 DPR 309/1990 è necessario provare il 'quid pluris' rispetto al concorso: un vincolo stabile e un programma criminoso persistente oltre i singoli reati.
- Le intercettazioni, anche se tra terzi, possono avere pieno valore probatorio, ma la loro interpretazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di travisamento della prova o di falsità nella lettura del contenuto decisiva per la condanna.
- La distinzione tra connivenza (non punibile) e concorso punibile si fonda sull'esistenza di un contributo causale, anche minimo, e sulla consapevolezza/volontà di cooperare alla realizzazione del reato; la semplice conoscenza o presenza non bastano.
- I motivi di cassazione che ripropongono mera rivalutazione delle emergenze processuali o semplici repliche di argomentazioni già raccolte e disattese in appello sono frequentemente dichiarati inammissibili; occorrono censure specifiche e fondate.
- La Corte di legittimità non può rivalutare liberamente la prova ma deve verificare la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito e può intervenire per manifesta illogicità, travisamento o uso di elementi nuovi non esaminati in precedenza.
- In tema di recidiva e determinazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché motivi adeguatamente la rilevanza dei precedenti e la gravità del comportamento attuale; le contestazioni sul quantum sono difficili da accogliere in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
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