Cassazione Penale, Sentenza n. 8104/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato la responsabilità penale per due episodi di concorso in rapina consumata e tentata (capo A e B), contestando: presunto travisamento della prova e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi (fratelli Dakik Jad e Bouazza), mancata considerazione dei verbali e delle prime dichiarazioni, errata attribuzione di atti materiali (es. apertura del portellone del furgone), insufficiente prova della partecipazione materiale e degli apporti concorsuali, errata valutazione delle intercettazioni e dei messaggi (che la difesa ritiene esplicativi di mera comunicazione e non di complicità), e l'uso del falso alibi come indice. Le difese chiedevano l'annullamento o riforma della condanna sostenendo che i fatti di rapina sarebbero stati compiuti da altri soggetti e che in capo ai ricorrenti non sussisterebbero elementi idonei a dimostrare un contributo causalmente rilevante alla realizzazione delle rapine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che non sia consentito al giudice di legittimità sostituirsi alla valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale ricostruendo diversamente i fatti quando non sia dimostrato un errore percettivo oggettivo nelle prove. La Corte ha condiviso la ricostruzione di merito che: colloca i ricorrenti nella fase dell'aggressione e attribuisce loro condotte etiologicamente rilevanti rispetto alle rapine; ha valutato il falso alibi come indizio a carico; ha ritenuto pertinenti agli indizi di corresponsabilità anche le conversazioni e i messaggi scambiati dopo le perquisizioni (consegna al silenzio), senza trovarne una manifest illogicità nella valutazione. Sono stati inoltre respinti i rilievi procedurali relativi a presunti contrasti con altri giudicati e la doglianza di mancata identificazione puntuale degli apporti concorsuali, secondo il principio che il concorso può emergere anche senza un accordo preventivo e tramite contributi diversificati e parziali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di rimborso (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La difesa denunciava erronea applicazione; la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione del concorso di persone in base alla valutazione complessiva delle condotte e degli indizi, confermando che il concorso non richiede necessariamente un accordo preliminare ma può emergere da contributi diversi all'unico fatto collettivo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella enunciazione dei motivi in cassazione: i motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, conformemente a quanto applicato nella trattazione dei ricorsi.
art. 598-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui i motivi nuovi (aggiunti) devono essere depositati nei termini previsti per ampliare il devolutum; questioni non tempestivamente dedotte in appello non possono essere adite in Cassazione per trasformare il giudizio in nuovo esame di merito.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La memoria ex art. 611 depositata dai difensori non ha mutato l'esito, in quanto gli argomenti aggiuntivi non hanno dimostrato un vizio tale da incidere sulla legittimità del giudizio di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
In base a questa norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di contributo per le spese, per l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La Cassazione non riedita la valutazione del merito: non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa lettura dei fatti se non è dimostrabile un errore percettivo oggettivo o manifesta illogicità.
- Il falso alibi preordinato e mendace può essere valutato come un indizio a carico rilevante ai fini della responsabilità.
- Il concorso di persone nel reato può sussistere anche in assenza di un accordo preventivo: è sufficiente un apporto esteriore apprezzabile che si inserisca nell'unitarietà del fatto collettivo.
- Le intercettazioni e i messaggi possono integrare indizi di corresponsabilità, ma la loro interpretazione è questione di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione che li utilizza è manifestamente illogica o irragionevole.
- Questioni o prove non dedotte tempestivamente in sede di appello (nuovi motivi) o non comprese nel devolutum non possono essere introdotte in Cassazione per cambiare la ricostruzione di merito.
- Per criticare una ricostruzione che attribuisce ruoli materiali diversi tra più concorrenti è necessario dimostrare specifici errori logico-percettivi nelle risultanze probatorie e non limitarsi a proporre una diversa plausibile interpretazione.
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