Sentenza n. 1903/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 714/2021, passata in giudicato, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di condanna dell'A.S.P. al pagamento delle spese di lite; richiesta anche l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 851/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 714/2021 del Tribunale di Cosenza, notificata all'A.S.P. il 14 giugno 2022 e passata in giudicato, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 851/2015 e condannato l'A.S.P. al pagamento di € 12.603,00 per spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Ha domandato anche il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo e il rimborso della tassa di registrazione. In corso di causa, dopo un ordine istruttorio del TAR, ha documentato la notifica del decreto ingiuntivo il 24 marzo 2026; ha sostenuto che il termine dilatorio di 120 giorni fosse invece decorso dal 2022. L'A.S.P. ha contestato la prova del passaggio in giudicato della sentenza, poi documentato dalla ricorrente, e ha eccepito la mancanza della prova della notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva, dopo il rigetto dell'opposizione e almeno 120 giorni prima dell'instaurazione del giudizio.
La decisione
La domanda di ottemperanza relativa al decreto ingiuntivo è stata dichiarata inammissibile: poiché, in caso di rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo, occorreva notificarlo all'amministrazione dopo la pubblicazione della sentenza di rigetto e almeno 120 giorni prima di avviare l'ottemperanza. La notifica del 14 giugno 2022 riguardava soltanto la sentenza, mentre quella del decreto ingiuntivo provata in atti risale al 14 aprile 2026 ed è avvenuta a giudizio già pendente; non è quindi idonea a far decorrere previamente il termine dilatorio. È stata invece accolta l'ottemperanza della sentenza n. 714/2021: il giudicato impone all'A.S.P. di pagare le spese liquidate, con interessi legali e rimborso delle spese di registrazione pari a € 208,75, detratti gli eventuali pagamenti già eseguiti. All'amministrazione sono stati assegnati 60 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. In caso d'inerzia, il Prefetto di Cosenza, quale commissario ad acta, anche tramite delegato, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso di centoventi giorni dalla data della notificazione alla P.A. del titolo esecutivo costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 31.12.1996 n. 669.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice è condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza e il suo mancato decorso è rilevabile anche d'ufficio. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è respinta, il titolo da notificare è il decreto ingiuntivo; la notifica della sola sentenza di rigetto non avvia il termine.
artt. 642, 647, 648 e 653 c.p.c.
in particolare l’art. 653, comma 1, c.p.c. chiarisce in modo inequivocabile che in caso di sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo e non la sentenza di rigetto dell’opposizione;
Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo è respinta, il decreto ingiuntivo è il titolo esecutivo, non la sentenza che rigetta l'opposizione; ai fini dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione, è dunque la notifica del decreto ingiuntivo a far decorrere il termine dilatorio.
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, rispetto a questo titolo esecutivo, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
La sentenza civile passata in giudicato costituisce titolo per l'ottemperanza quanto alle statuizioni di condanna; verificata la mancata prova dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ed è condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza, rilevabile anche d'ufficio; la notificazione effettuata soltanto dopo l'instaurazione del giudizio non sana il mancato decorso del termine prima del ricorso.
- Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo è respinta, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo e non la sentenza di rigetto; per far decorrere il termine dilatorio per l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione occorre quindi notificare il decreto ingiuntivo dopo la sentenza e almeno 120 giorni prima di instaurare il giudizio.
- Il giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di somme deve essere eseguito integralmente, incluse le componenti accessorie riconosciute dal titolo e le spese di registrazione poste a carico dell'amministrazione, detratto quanto eventualmente già pagato; in caso d'inerzia il giudice può fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
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