Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento 5 dicembre 2025 del Questore della Provincia di Forlì-Cesena di diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e inserito in una comunità per minori stranieri, aveva presentato domanda di conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione, ottenendo anche il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. La Questura, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ha negato la conversione ritenendo il richiedente socialmente pericoloso sulla base di plurimi procedimenti penali e notizie di reato relativi a condotte gravi e ravvicinate nel tempo, tra cui lesioni, rapina, reati in materia di stupefacenti, minacce, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficiente valutazione della posizione personale, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione, lamentando la mancata considerazione della giovane età, del positivo percorso di inserimento sociale e lavorativo, del parere favorevole ministeriale, della durata del procedimento e dell'assenza di condanne definitive. Con un secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 4 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che i meri precedenti di polizia e i procedimenti penali pendenti non potessero fondare il diniego senza un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale e che non fossero stati adeguatamente ponderati gli interessi personali e lavorativi.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che l'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 consenta di negare il titolo di soggiorno non solo in presenza di una condanna per i reati indicati dalla norma, ma anche quando l'amministrazione ravvisi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato sulla base di altri elementi, purché adeguatamente e chiaramente rappresentati. L'uso, nel provvedimento, dell'espressione "reati commessi" è stato considerato improprio, poiché non risultavano ancora condanne, ma non decisivo: il diniego era fondato su un autonomo e complessivo giudizio di pericolosità sociale derivante da plurime, gravi e ravvicinate condotte che avevano determinato l'avvio di procedimenti penali, con elementi di identificazione dell'interessato rilevati subito dopo i fatti. Il giudizio amministrativo è stato ritenuto espressione di ampia discrezionalità e non affetto da illogicità, irragionevolezza o gravi errori di fatto. Il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato qualificato come obbligatorio ma non vincolante; la Questura poteva quindi verificare autonomamente gli ulteriori requisiti di legge e valutare la pericolosità del richiedente. Il TAR ha inoltre ritenuto che gli elementi positivi di inserimento sociale e lavorativo non prevalessero sul quadro delle condotte penalmente rilevanti. Gli ulteriori elementi prodotti in giudizio dalla Questura, non riportati nel provvedimento, sono stati considerati soltanto confermativi e rafforzativi di una valutazione già compiutamente fondata sugli elementi presenti nell'atto, senza costituire integrazione postuma essenziale della motivazione. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva (...) per uno dei reati ivi riportati.

    Il diniego del titolo di soggiorno può fondarsi anche su elementi diversi da una condanna, purché l'amministrazione rappresenti in modo chiaro e adeguato le ragioni per cui lo straniero costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto per la conversione del titolo del minore straniero, è obbligatorio ma non vincolante e non impedisce alla Questura di verificare gli ulteriori requisiti di legge.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla nozione di pericolosità sociale; il TAR ha ritenuto comunque adeguato il giudizio di pericolosità fondato sul complesso delle condotte e dei procedimenti penali pendenti.

  • art. 4, lett. i-ter), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Questura ha richiamato la riconducibilità delle condotte relative ad atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite alle ipotesi di pericolosità qualificata; tali elementi sono stati considerati dal TAR soltanto confermativi del giudizio già espresso.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non è stato ravvisato un difetto sostanziale di motivazione, poiché il provvedimento indicava gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione è stata richiamata in relazione al preavviso di rigetto comunicato al ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Ai fini del diniego o della mancata conversione di un titolo di soggiorno, l'amministrazione può ravvisare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato anche in assenza di una condanna penale, purché il giudizio sia fondato su elementi concreti, plurimi e adeguatamente rappresentati nel provvedimento.
  • La pendenza di procedimenti penali non può essere valorizzata come prova di una responsabilità penale definitivamente accertata, ma può concorrere, insieme alla gravità, alla pluralità e alla ravvicinata successione temporale delle condotte contestate, alla formulazione di un autonomo giudizio amministrativo di pericolosità sociale.
  • Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza, del travisamento o dell'errore grave sui fatti.
  • Il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previsto per la conversione del permesso rilasciato al minore straniero è obbligatorio ma non vincolante: la Questura conserva il potere di verificare gli ulteriori requisiti di legge, compresa l'assenza di ragioni ostative connesse all'ordine pubblico e alla sicurezza.
  • L'erronea qualificazione dei procedimenti penali pendenti come "reati commessi" non determina l'illegittimità del diniego quando, dal contenuto complessivo dell'atto, risulti chiaro che la decisione è stata fondata non su una condanna inesistente, ma su un giudizio prognostico di pericolosità sociale basato sulle condotte contestate e sugli elementi disponibili.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.