Sentenza n. 12795/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio -OMISSIS-, emanato in data 10/09/2025 dall’Ambasciata d'Italia a Teheran.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran il 10 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, richiesto il 1° settembre 2025, motivato dalla ritenuta mancanza del requisito economico-finanziario. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare. In sede cautelare, il TAR aveva inizialmente accolto la domanda ai fini del riesame; l'Ambasciata, riesaminata la posizione, aveva nuovamente denegato il visto. Successivamente il TAR aveva respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris alla luce delle motivazioni del nuovo diniego. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il corso di laurea era quasi terminato e l'Ambasciata d'Italia a Teheran era chiusa a causa del conflitto bellico in Iran, rendendo impraticabile un eventuale riesercizio del potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante, alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la dichiarazione chiara e inequivoca della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell'andamento del processo e delle peculiari circostanze di fatto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione chiara e inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando l'interesse sia divenuto attuale e concreto, impone la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo consente al giudice di definire il giudizio prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, senza procedere all'esame del merito dell'impugnazione.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando l'andamento del processo e le peculiari circostanze concrete giustifichino tale soluzione.
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