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Sentenza

Sentenza del 19/07/2022 n. 22558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato la rendita catastale di un campeggio categoria D/8 (129 bungalow) mediante procedura DOCFA, contestando: 1) carenza di motivazione dell'avviso e del procedimento di classamento; 2) illegittimità della metodologia valutativa adottata (raddoppio del valore/rendita non giustificato rispetto ai minimi interventi eseguiti dai contribuenti); 3) omessa indicazione delle modalità di quantificazione di voci aggiuntive (spese tecniche, oneri di urbanizzazione, oneri finanziari, profitto del promotore) utilizzate nella stima col metodo del costo di riproduzione deprezzato; 4) violazione del criterio sintetico-comparativo precedentemente adottato dall'Ufficio; 5) errata qualificazione come fabbricati di strutture mobili (bungalow) in uso al campeggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti e confermato le decisioni di merito che avevano respinto le loro doglianze. Motivazioni principali: 1) non sussiste nullità per omessa pronuncia; la CTR aveva considerato e respinto le censure sui criteri applicati; 2) l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento per immobili della categoria D è soddisfatto dall'indicazione del criterio adottato (es. il capitale fondiario e il saggio di redditività o il procedimento del costo di ricostruzione deprezzato) e dai dati di riferimento, essendo la stima di natura tecnica di competenza dell'Ufficio; 3) il metodo adottato dall'Amministrazione (procedimento del costo di riproduzione deprezzato, con riduzione dei valori unitari dichiarati e considerazione di spese tecniche, oneri, oneri finanziari e profitto del promotore) è legittimo per immobili speciali e non è stato confutato adeguatamente dai contribuenti con elementi di stima contrari; 4) le strutture qualificate come "mobile" dai ricorrenti erano, per i giudici di merito, tali da avere carattere stabile e dunque qualificabili come beni immobili ai sensi del R.D. n. 652/1939 art. 4; 5) le censure dei ricorrenti si riducevano a una richiesta di riconsiderazione delle valutazioni di fatto, materia non sindacabile in Cassazione. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (Euro 3.500,00 oltre spese e contributo unificato).

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Indica i motivi di ricorso per cassazione e i limiti di sindacabilità: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vizî prospettati che in sostanza chiedevano riesame di fatto e rivalutazione delle stime tecniche operate dai giudici di merito

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiesta di motivazione degli atti tributari: la Corte ha ritenuto che, per il classamento degli immobili della categoria D, la motivazione è soddisfatta dall'indicazione del criterio valutativo e dei dati di riferimento tecnici

  • Legge n. 241/1990

    Principi generali di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi: la Corte ha valutato che l'avviso di classamento conteneva gli elementi minimi necessari a consentire la difesa

  • D.P.R. n. 1142/1949

    artt. 27, 29 (richiamati)

    Regole sul catasto e sul classamento: la giurisprudenza richiamata consente la stima diretta per unità nel procedimento DOCFA e legittima l'uso di diversi procedimenti estimativi

  • R.D. n. 652/1939

    art. 4; art. 10 (richiamato)

    Definizione di immobili urbani e criterio per fabbricati per uso industriale/commerciale: la stabile collocazione e l'utilità protratta nel tempo fanno ritenere alcune strutture (es. bungalow) beni immobili; inoltre per le categorie speciali è prevista la stima diretta e specifica

  • D.P.R. n. 917/1986

    Riferimento alla disciplina fiscale e ai criteri di valutazione dei fabbricati per uso commerciale/industriale, confermando il quadro normativo che autorizza stime tecniche

  • Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 30/11/2012

    "Tale modo di procedere nasce dalla necessità di svincolare le operazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie, assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi non condizionati dalla individuale capacità di gestione dell'immobile da parte del proprietario"

    La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo del procedimento del costo di ricostruzione deprezzato per le categorie speciali (gruppo D), e ha considerato sufficiente il richiamo esplicito alla circolare nell'avviso come indicazione del criterio adottato

Massime di principio

  • Per immobili appartenenti alle categorie speciali (gruppo D) l'avviso di classamento è adeguatamente motivato se indica il criterio valutativo adottato (es. costo di ricostruzione deprezzato) e i dati tecnici di riferimento: la descrizione tecnica e i riferimenti catastali consentono al contribuente di organizzare la difesa.
  • L'Ufficio può determinare la rendita mediante stima diretta e procedure tecniche (procedimento diretto sul reddito o indiretto sul capitale fondiario/costo di ricostruzione); la scelta del metodo, purché coerente con le caratteristiche dell'immobile, è rimessa all'amministrazione e sindacabile solo se vi sono vizi di metodo o mancanza di elementi rilevanti.
  • Spetta al contribuente l'onere di confutare in modo specifico e probante gli elementi della stima dell'Ufficio: contestazioni generiche o richieste di ricalcolo non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Strutture apparentemente 'mobili' possono essere considerate beni immobili se presentano collocazione stabile, utilità protratta nel tempo e caratteristiche costruttive che escludono la provisionalità; in tali casi possono essere incluse nella rendita catastale.
  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto e le stime tecniche dei giudici di merito se le stesse risultano corredate da motivazione, pertanto le doglianze devono mirare a vizi giuridici chiari o omissioni logiche adeguatamente individuate.

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