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Sentenza

Sentenza n. 936/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art 42 bis del d.lgs. n..151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede ubicata nel luogo di residenza della figlia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso un ente dell’Esercito, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso un ente, reparto o comando situato nella sede indicata, in relazione alle esigenze di cura ed educazione della figlia minore. L’Amministrazione aveva negato l’assegnazione rilevando, da un lato, l’assenza presso la sede richiesta di posizioni vacanti nel profilo professionale specifico del militare e, dall’altro, una scopertura organica presso la sede di appartenenza pari al 13% nel profilo specifico e al 22% nella categoria complessiva, tale da impedire la sottrazione di personale. Il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, erronea interpretazione e mancata applicazione della disciplina sulla tutela della genitorialità, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, nonché eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che il diniego fosse adeguatamente motivato quanto alla reale indisponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva e quanto alla prevalenza delle esigenze organizzative, sostenendo che non potesse assumere rilievo decisivo la sola mancanza del profilo professionale identico presso la sede richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Ha affermato che l’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 richiede, per l’assegnazione temporanea, la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e che l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Anche ipotizzando l’applicabilità al personale militare di un obbligo motivazionale attenuato fondato sull’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, l’Amministrazione deve comunque dimostrare l’assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo oppure la prevalenza delle esigenze di servizio della sede di provenienza; non è sufficiente una motivazione generica né può essere assorbente la mancanza, presso la sede richiesta, dello specifico profilo d’impiego del militare. Nel caso concreto, la scopertura del 13% nel profilo e del 22% nella categoria complessiva è stata ritenuta modesta e insufficiente a giustificare il diniego. Inoltre, la relazione amministrativa depositata in giudizio aveva indicato soltanto l’occupazione dei posti dello specifico profilo presso la sede richiesta, senza escludere la disponibilità di posizioni di analogo livello retributivo in profili diversi. Il militare aveva conseguito molteplici qualifiche e abilitazioni, sicché avrebbe potuto essere collocato in profili differenti e compatibili con la propria formazione, eventualmente previa frequenza di corsi di riqualificazione, se effettivamente necessari. Il riesame dovrà quindi considerare le posizioni vacanti di analogo livello retributivo e la possibile riqualificazione del militare. Le spese sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali

    La disposizione impone di verificare la disponibilità di una posizione di corrispondente livello retributivo e richiede una motivazione particolarmente rigorosa del diniego, riferita a casi o esigenze eccezionali; la mera assenza dello specifico profilo professionale non è sufficiente.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    Il TAR rileva che è controversa l’applicabilità della disposizione al personale militare non appartenente alle Forze di polizia. Anche ritenendo applicabile un obbligo motivazionale attenuato, restano necessari la concreta dimostrazione delle esigenze organiche o di servizio e il bilanciamento con le esigenze di tutela della genitorialità.

  • art. 40, comma 1, lettera q), d.lgs. 172/2019

    La disposizione è richiamata quale norma introduttiva dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nell’applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il diniego dell’assegnazione temporanea per esigenze di cura e educazione di un figlio minore deve essere sorretto dalla dimostrazione dell’assenza di posti vacanti e disponibili di corrispondente posizione retributiva oppure dalla concreta prevalenza di esigenze eccezionali di servizio; una motivazione generica non è sufficiente.
  • Ai fini dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la verifica della disponibilità non può essere limitata alla presenza, presso la sede richiesta, del medesimo profilo professionale rivestito dall’istante, dovendo considerare anche posizioni di analogo livello retributivo e profili d’impiego compatibili con le qualifiche possedute.
  • La carenza di organico presso la sede di provenienza deve essere concretamente valutata e motivata; percentuali di scopertura modeste, non accompagnate dalla dimostrazione di una effettiva e prevalente esigenza organizzativa, non giustificano di per sé il diniego dell’assegnazione temporanea.
  • La possibilità di collocare il dipendente in un profilo diverso ma di analogo livello retributivo può essere considerata nel riesame, anche mediante una riqualificazione che richieda corsi effettivamente necessari; non è sufficiente opporre in modo generico i relativi costi o l’assenza del profilo identico.
  • Nel bilanciamento tra esigenze di servizio e tutela della genitorialità, anche l’eventuale regime di motivazione attenuata previsto per determinate amministrazioni non esonera l’Amministrazione dall’istruttoria concreta e da una motivazione idonea a dimostrare la prevalenza delle esigenze organizzative.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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