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Sentenza

Sentenza n. 2187/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della nota del Comune di San Giovanni La Punta n. 3928 in data 5 febbraio 2026, con cui è stata respinta la domanda di condono presentata dall’interessato in data 6 dicembre 2004.

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale della domanda di condono edilizio relativa alla realizzazione di un locale accessorio con WC, anti-WC e corridoio in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto, per la presenza del vincolo paesaggistico, la domanda di condono presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, relativa a opere di circa 25 metri quadri realizzate nel cortile interno di un immobile artigianale. Sono stati dedotti: mancato esame delle osservazioni presentate nel procedimento; omessa individuazione e qualificazione delle opere; difetto di istruttoria sulla conformità urbanistica e sulla sanabilità degli interventi; illegittimo richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022 in sostituzione dell’istruttoria concreta; omessa acquisizione del parere della Soprintendenza; natura endoprocedimentale e vincolante del parere paesaggistico, necessario sia per l’accoglimento sia per il rigetto della domanda; lesione del legittimo affidamento derivante dalla precedente attività comunale; qualificazione delle opere come volume tecnico privo di autonomia funzionale e abitativa; possibilità di sanatoria di interventi di minore rilevanza in area vincolata, ove conformi alla disciplina urbanistica e assistiti dal parere favorevole dell’autorità paesaggistica. L’Assessorato regionale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, poiché non erano stati impugnati atti da esso adottati. Nel merito ha accolto il ricorso contro il Comune. In materia di terzo condono, quando l’opera ricade in area paesaggisticamente vincolata, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo deve essere acquisito nell’ambito del procedimento comunale di condono. Il parere costituisce una fase indispensabile e un atto endoprocedimentale vincolante, mentre la definizione del procedimento resta riservata al Comune. Il Comune può omettere l’acquisizione del parere soltanto se ritiene la domanda non sanabile per ragioni rientranti nella propria competenza; non può invece affermare autonomamente l’insanabilità paesaggistica delle opere, ad esempio per la creazione di nuovi volumi, trattandosi di valutazione spettante alla Soprintendenza. Il diniego è stato quindi annullato e il Comune è stato obbligato a riattivare il procedimento previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003

    Nel procedimento del terzo condono, per opere situate in area paesaggisticamente vincolata, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo deve essere acquisito dal Comune e costituisce una fase indispensabile del procedimento, salvo che il Comune ravvisi una causa di insanabilità rientrante nella propria competenza.

  • circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357/25 del 30 luglio 1985

    In relazione alla disciplina del primo condono, chiarisce che normalmente spetta al Comune richiedere il parere all’amministrazione competente, ferma la possibilità per l’interessato di richiederlo direttamente e allegarlo alla domanda o comunicare gli estremi dell’istanza.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022

    Richiamata dal Comune a sostegno del diniego, ma ritenuta non idonea a sostituire l’istruttoria concreta sulle caratteristiche e sulla sanabilità delle opere.

  • circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022

    Richiamata nel procedimento comunale, ma non sufficiente a sostituire l’acquisizione del parere paesaggistico e la valutazione dell’autorità competente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune deve acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, salvo che ritenga la domanda non sanabile per una ragione rientrante nella propria competenza.
  • Il parere paesaggistico nel procedimento di condono è un atto endoprocedimentale vincolante e costituisce una fase indispensabile, di regola necessaria sia quando il procedimento sia destinato all’accoglimento sia quando sia destinato al rigetto.
  • La competenza a definire il procedimento di condono resta comunale, ma la valutazione sull’insanabilità delle opere sotto il profilo paesaggistico, compresa quella relativa alla creazione di nuovi volumi, spetta all’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Un Comune non può fondare il diniego di condono sul solo richiamo a pronunce giurisprudenziali o circolari, senza una concreta istruttoria sulle caratteristiche delle opere e senza acquisire il prescritto parere dell’autorità paesaggistica quando tale fase sia necessaria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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