Cassazione Penale, Sentenza n. 08333/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di estinzione della pena ex art. 172 c.p. (pena di 2 anni di reclusione e 516 euro di multa) deducendo che la recidiva aggravata, pur risultando riconosciuta in primo grado, non è stata in concreto applicata né valorizzata dal giudice di appello (che ha inflitto il minimo edittale senza riconoscere attenuanti). Si sono contestati vizi di diritto e di motivazione: la recidiva non risulta effettivamente accertata agli effetti della determinazione della pena (quoad poenam) e quindi non può essere utilizzata per escludere l'estinzione per decorso del tempo; inoltre si è rilevata l'assenza di incremento di pena imputabile alla recidiva anche in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui la recidiva che non ha inciso sulla pena (ossia per la quale non è stato applicato aumento o non è stata tenuta in conto nel confronto con eventuali attenuanti) deve considerarsi non accertata. Poiché la Corte di appello ha inflitto il minimo senza riconoscere attenuanti e senza applicare un aumento per recidiva, la recidiva non può essere utilizzata ai fini dell'art. 172, comma 7, c.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio sul punto; in sede di rinvio il giudice dovrà comunque verificare se la recidiva qualificata sia stata accertata in altro provvedimento anteriore al decorso del termine di prescrizione, perché l'estinzione non opera se la recidiva risulta accertata in un momento immediatamente precedente al decorso del termine.
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'opposizione avanti al giudice dell'esecuzione; qui è il titolo dell'atto con cui il condannato ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di estinzione.
art. 172 cod. pen.
Disciplina l'estinzione della pena per decorso del tempo; la Corte ha interpretato che l'estinzione non opera se il condannato è recidivo ai sensi dell'art. 99 c.p., a condizione che la recidiva sia stata accertata in un momento immediatamente precedente al decorso del termine. Se la recidiva non è stata concretamente applicata quoad poenam, non può essere adotta per impedire l'estinzione.
art. 99 cod. pen.
Norma che disciplina gli effetti della recidiva; la Corte ha ricordato che la recidiva impedisce l'estinzione della pena soltanto se accertata in un qualsiasi provvedimento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione.
art. 648 cod. pen.
Articolo relativo al reato per cui è stata inflitta la pena (ricordato in motivazione): la Corte di appello ha condannato il ricorrente per questo reato applicando il minimo edittale e escludendo attenuanti rilevanti ai fini dell'analisi della recidiva.
Massime di principio
- La recidiva deve avere una incidenza concreta sulla determinazione della pena (aumento quoad poenam o incidenza nel confronto tra aggravanti e attenuanti) per essere considerata accertata e poter impedire l'estinzione della pena per decorso del tempo.
- Se la sentenza definitiva (o quella passata in giudicato) applica il minimo edittale senza riconoscere attenuanti e senza alcun aumento per recidiva, ciò costituisce indice che la recidiva non è stata in concreto riconosciuta e non può essere utilizzata per escludere l'estinzione ex art. 172 c.p.
- L'accertamento formale della recidiva in primo grado è insufficiente, se in un giudizio successivo (es. appello) la recidiva non è stata effettivamente presa in considerazione nella determinazione della pena; occorre verificare le decisioni intervenute 'immediatamente' prima del decorso del termine per stabilire se la recidiva era efficacemente accertata.
- In caso di dubbio sull'effettiva incidenza della recidiva, la parte interessata (in particolare la difesa) deve documentare e dedurre l'assenza di applicazione quoad poenam (mancato aumento, mancata ponderazione nelle attenuanti) e chiedere la verifica giudiziale: se accertata l'inesistenza pratica della recidiva, può ottenere l'estinzione della pena.
- Il giudice dell'esecuzione, sul rinvio, deve controllare anche provvedimenti precedenti al fine di accertare se la recidiva sia stata definitivamente o comunque concretamente accertata in un momento anteriore al decorso del termine di prescrizione; solo in tal caso l'estinzione è impedita.
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