Cassazione Civile, Ordinanza n. 22670/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro l'ex amministratore di una società consortile, per non avere richiesto tempestivamente il fallimento della società nonostante una situazione di insolvenza già esistente da anni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma in appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore e ha rimesso la causa in istruttoria solo per quantificare il danno. Con sentenza definitiva la Corte d'appello ha poi condannato l'ex amministratore al risarcimento dell'incremento del passivo verificatosi nel periodo successivo alla mancata attivazione della procedura concorsuale. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) ha contestato la formazione di un giudicato interno sulla responsabilità, sostenendo che la sentenza non definitiva non avesse deciso sul punto e che non esistesse un dovere dell'amministratore di chiedere l'autofallimento; 2) e 3) ha dedotto omessa pronuncia, omessa motivazione e violazione di legge per mancata allegazione e prova del danno e del nesso causale; 4) ha censurato la quantificazione del danno, lamentando l'uso di documentazione non ritualmente prodotta e di dati tratti dalla consulenza di primo grado, asseritamente viziata; 5) ha contestato la nuova consulenza tecnica d'ufficio, deducendo ultrapetizione e ricusazione del consulente per aver già svolto il medesimo incarico e per un preteso conflitto di interessi; 6) ha infine censurato la regolazione delle spese di lite. La curatela intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza non definitiva della Corte d'appello avesse effettivamente statuito sulla responsabilità dell'amministratore, integrando dispositivo e motivazione e formando così giudicato interno sul punto. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva implicitamente e correttamente accertato la sussistenza del danno, identificato nell'aumento dell'esposizione debitoria determinato dal protrarsi dell'attività in situazione di insolvenza e dalla mancata richiesta di autofallimento. Quanto alla censura sulla CTU, la Corte ha valorizzato il principio di non dispersione della prova e ha ritenuto sanata ogni eventuale nullità della consulenza per mancata tempestiva eccezione; ha inoltre riconosciuto che il giudice di merito può disporre indagini tecniche d'ufficio. Sul punto della ricusazione del consulente, ha precisato che il consulente che abbia già svolto lo stesso incarico in altro grado è soggetto all'obbligo di astensione e ricusabile, ma ha ritenuto la relativa istanza tardiva. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione e la ripartizione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata in cassazione per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
richiamato quale base della responsabilità dell'amministratore verso la società per violazione dei doveri gestori
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere, e la Corte conferma, l'efficacia del giudicato sostanziale interno
art. 112 c.p.c.
richiamato per le censure di omessa pronuncia, disattese dalla Corte
art. 132 c.p.c.
richiamato con riguardo al vizio di motivazione, escluso dalla Corte
art. 2393 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità degli amministratori
art. 2394 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori
art. 2486 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare i doveri degli amministratori nella fase di crisi
art. 2697 c.c.
richiamato più volte in relazione all'onere di allegazione e prova del danno e della responsabilità
art. 5 l. fall.
richiamato dal ricorrente nel dedurre l'inesistenza di un dovere di richiedere il fallimento
art. 1223 c.c.
richiamato per il criterio del danno risarcibile come conseguenza immediata e diretta
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa tardività della produzione documentale
art. 1226 c.c.
richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno
art. 157 c.p.c.
applicato per ritenere sanata l'eventuale nullità della consulenza tecnica non tempestivamente eccepita
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare l'obbligo di astensione/ricusazione del consulente già nominato in altro grado
art. 63, comma 2, c.p.c.
richiamato per il regime dell'astensione e della ricusazione del consulente tecnico d'ufficio
art. 384, comma 4, c.p.c.
richiamato per correggere la motivazione della decisione impugnata senza mutarne l'esito
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce che compensazione e riparto rientrano nella discrezionalità del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
menzionato solo nel dispositivo finale, senza sviluppo ulteriore nel testo trasmesso
Massime di principio
- La portata precettiva di una sentenza non definitiva va individuata coordinando dispositivo e motivazione; se non vi è contrasto, la statuizione sostanziale si desume dall'insieme del provvedimento e può formare giudicato interno anche su aspetti non espressamente ripetuti nel dispositivo.
- Nell'azione di responsabilità contro l'amministratore, il danno può consistere nell'aggravamento del passivo derivante dal colpevole protrarsi dell'attività sociale in situazione di insolvenza e dalla mancata attivazione tempestiva degli strumenti dovuti per contenerlo.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta dal giudice di merito anche d'ufficio, quando la ritenga utile ai fini dell'accertamento o della quantificazione del danno; la scelta delle fonti probatorie e la loro attendibilità rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
- L'eventuale nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio è una nullità relativa che deve essere eccepita nella prima difesa o istanza successiva al vizio o alla sua conoscenza; in difetto, essa si sana.
- Il consulente tecnico d'ufficio che abbia già svolto lo stesso incarico in un precedente grado del giudizio è soggetto a obbligo di astensione ed è ricusabile; tuttavia l'istanza di ricusazione deve essere tempestiva.
- La censura in cassazione sulla regolazione delle spese di lite non può investire, salvo limiti specifici di legge, la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione e sulla misura della ripartizione tra le parti.
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