Cassazione Penale, Sentenza n. 4255/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnavano la liquidazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Siracusa e confermata dalla Corte d'appello di Catania, deducendo: 1) omissione di specificare gli importi dovuti per ciascuna fase processuale; 2) difetto di motivazione nello scostamento dai valori medi tabellari, avendo la Corte liquidato €2.580 per il primo assistito e aumentato del 20% per ogni ulteriore difeso; 3) errata applicazione di una decurtazione del 30% richiamando una convenzione del foro del circondario che, secondo i ricorrenti, non sarebbe limitata al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero indicato le specifiche voci tabellari contestate, requisito necessario nel ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese; ha inoltre affermato che il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente quando si attiene ai valori medi della tabella allegata al D.M. n.55/2014 (ai sensi dell'art.12 del decreto). Quanto alla contestazione sulla convenzione del foro, la Corte ha osservato che l'affermazione della sua applicabilità, senza allegazione dell'atto al ricorso, resta generica e non dimostrata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'art.12 consente al giudice, nel liquidare le spese della parte civile, di tenere conto dei valori medi indicati nella tabella allegata; se il giudice si attiene a tali valori non è tenuto a motivare punto per punto la liquidazione
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017 (Perelli), Rv. 271443
Nel ricorso per cassazione che censura la liquidazione delle spese in favore della parte civile è obbligatorio indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, si assume siano stati violati
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019 (Rizzelli), Rv. 277894
Conferma che il giudice non deve fornire motivazione specifica quando si attiene ai valori medi di cui al D.M. n.55/2014
Massime di principio
- In un ricorso per cassazione volto a censurare la liquidazione delle spese processuali della parte civile è imprescindibile indicare le voci tabellari contestate e dimostrare il superamento dei limiti previsti; in mancanza la censura sarà generica e inammissibile
- Se il giudice di merito si attiene ai valori medi della tabella allegata al D.M. n.55/2014 (art.12), non è tenuto a motivare dettagliatamente la determinazione delle singole voci
- La deduzione della illegittima applicazione di una convenzione locale (es. per la determinazione percentuale delle spese) richiede la produzione e l'allegazione del testo della convenzione o di idonea prova della sua applicabilità al caso concreto; affermazioni generiche senza allegazione sono inefficaci
- Chi contesta la quantificazione delle spese deve fornire calcoli chiari e comparativi (voci tabellari, importi medi/edittali vs importo liquidato) per permettere alla Corte di valutare lo scostamento e la sua motivazione
- La presentazione di censure meramente generiche o prive degli elementi probatori richiesti espone il ricorrente al rigetto e alla condanna al pagamento delle spese processuali
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