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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4255/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnavano la liquidazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Siracusa e confermata dalla Corte d'appello di Catania, deducendo: 1) omissione di specificare gli importi dovuti per ciascuna fase processuale; 2) difetto di motivazione nello scostamento dai valori medi tabellari, avendo la Corte liquidato €2.580 per il primo assistito e aumentato del 20% per ogni ulteriore difeso; 3) errata applicazione di una decurtazione del 30% richiamando una convenzione del foro del circondario che, secondo i ricorrenti, non sarebbe limitata al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero indicato le specifiche voci tabellari contestate, requisito necessario nel ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese; ha inoltre affermato che il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente quando si attiene ai valori medi della tabella allegata al D.M. n.55/2014 (ai sensi dell'art.12 del decreto). Quanto alla contestazione sulla convenzione del foro, la Corte ha osservato che l'affermazione della sua applicabilità, senza allegazione dell'atto al ricorso, resta generica e non dimostrata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.M. n.55 del 10 marzo 2014

    L'art.12 consente al giudice, nel liquidare le spese della parte civile, di tenere conto dei valori medi indicati nella tabella allegata; se il giudice si attiene a tali valori non è tenuto a motivare punto per punto la liquidazione

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017 (Perelli), Rv. 271443

    Nel ricorso per cassazione che censura la liquidazione delle spese in favore della parte civile è obbligatorio indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, si assume siano stati violati

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019 (Rizzelli), Rv. 277894

    Conferma che il giudice non deve fornire motivazione specifica quando si attiene ai valori medi di cui al D.M. n.55/2014

Massime di principio

  • In un ricorso per cassazione volto a censurare la liquidazione delle spese processuali della parte civile è imprescindibile indicare le voci tabellari contestate e dimostrare il superamento dei limiti previsti; in mancanza la censura sarà generica e inammissibile
  • Se il giudice di merito si attiene ai valori medi della tabella allegata al D.M. n.55/2014 (art.12), non è tenuto a motivare dettagliatamente la determinazione delle singole voci
  • La deduzione della illegittima applicazione di una convenzione locale (es. per la determinazione percentuale delle spese) richiede la produzione e l'allegazione del testo della convenzione o di idonea prova della sua applicabilità al caso concreto; affermazioni generiche senza allegazione sono inefficaci
  • Chi contesta la quantificazione delle spese deve fornire calcoli chiari e comparativi (voci tabellari, importi medi/edittali vs importo liquidato) per permettere alla Corte di valutare lo scostamento e la sua motivazione
  • La presentazione di censure meramente generiche o prive degli elementi probatori richiesti espone il ricorrente al rigetto e alla condanna al pagamento delle spese processuali

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