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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7300/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giustini è indiziato, in relazione a dichiarazioni rese il 9 maggio 2022, dei reati di depistaggio (art. 375 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.), perché avrebbe falsamente riferito di aver ricevuto da Alberto Lo Cicero, in epoca anteriore alle stragi del 1992, la confidenza che Salvatore Biondino fosse l'autista di Salvatore Riina e che a Capaci erano stati notati "strani movimenti" indicativi di imminenti azioni criminali. Tali dichiarazioni sarebbero state rese per ostacolare o sviare le indagini sulle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello della Procura, aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni (qualificate come "corpo del reato") e aveva disposto gli arresti domiciliari; il ricorrente impugnava tale ordinanza davanti alla Corte, deducendo principalmente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per preesistenti indizi emersi in altra sede (art. 63 c.p.p.), l'insufficiente prova del dolo specifico richiesto per il depistaggio e l'assenza di adeguata motivazione sul pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio (esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 63 c.p.p., confermando che le dichiarazioni rese come "persona informata sui fatti" possono costituire "corpo del reato" e quindi essere utilizzabili quando emergano elementi che ne dimostrino la falsità solo dopo l'acquisizione di documenti successivi. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi relativi alla carenza motivazionale sui profili soggettivi del delitto di depistaggio (mancata spiegazione della consapevolezza che le false dichiarazioni fossero idonee a ostacolare/ sviare le indagini) e sull'assenza di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato gli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 375 cod. pen.

    Norma sul delitto di depistaggio; richiede non solo la dichiarazione mendace ma anche la volontà consapevole di impedire, ostacolare o sviare indagini o processi; la Corte evidenzia che per questa fattispecie occorre motivare la consapevolezza dell'idoneità depistante della condotta

  • art. 368 cod. pen.

    Delitto di calunnia; contestata per le false accuse rivolte al magistrato Teresi. La Corte non ha censurato nel ricorso la parte della decisione che riteneva sussistente gravità indiziaria per calunnia

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi emerga indiziato al momento dell'assunzione dell'atto; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui le dichiarazioni "indizianti" (testimonianze) sono diverse dalle dichiarazioni che costituiscono il fatto tipico (es. calunnia, depistaggio) e possono essere utilizzate quando costituiscono il "corpo del reato"

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi da dare quando emerge che il dichiarante può essere indagato/imputato; la Corte valuta la questione ma ritiene che l'utilizzabilità delle dichiarazioni non sia automaticamente esclusa dalle precedenti acquisizioni

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.); la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale del riesame sul concreto e attuale pericolo tales forcare la misura cautelare

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Prevede l'appello del Pubblico Ministero al Tribunale del riesame contro le decisioni del GIP; nel caso il PM aveva proposto appello che era stato accolto dal Tribunale nisseno

  • art. 422 e art. 416-bis cod. pen.

    Norme relative alla strage aggravata e all'associazione di tipo mafioso; indicano il contesto fattuale delle indagini (stragi di Capaci e via D'Amelio) cui le dichiarazioni si riferiscono

  • art. 371-bis e art. 372 cod. pen.

    Norme citate a confronto per delineare la specificità dell'art. 375: art. 371-bis (false dichiarazioni al PM) e art. 372 (falsa testimonianza) richiedono la volontarietà della menzogna, mentre art. 375 aggiunge l'elemento soggettivo della finalità depistante

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Riferimento alla competenza funzionale; la Corte osserva che indagini diverse affidate a procure diverse non conducono automaticamente all'unitarietà delle indagini e non rendono inapplicabile l'art. 63

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese come "persona informata sui fatti" possono, se emergono come false e costituiscono il contenuto della condotta delittuosa (es. calunnia, depistaggio), essere utilizzate come "corpo del reato" e non sono automaticamente inutilizzabili per il solo fatto che in altra sede emersero sospetti o elementi indizianti.
  • Per integrare il reato di depistaggio (art. 375) non è sufficiente dimostrare la falsità della dichiarazione: è necessario motivare la consapevolezza dell'agente circa l'idoneità della menzogna a impedire, ostacolare o sviare le indagini; la valutazione dell'elemento soggettivo richiede spiegazioni probatorie e non formule generiche.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (periculum cautelare) richiede motivazione specifica e attuale: il mero permanere della posizione difensiva o la persistente affermazione di fatti falsi non bastano, senza indicazione concreta di rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • La presenza di atti o dichiarazioni analoghe in procedimenti diversi non determina automaticamente l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p.; occorre valutare la specificità dell'oggetto e della competenza delle indagini per stabilire la rilevanza e la utilizzabilità delle dichiarazioni.
  • Quando si contesta una misura cautelare fondata su dichiarazioni qualificate come "corpo del reato", il giudice deve separare due profili: (a) la valutazione della utilizzabilità e della falsità delle dichiarazioni; (b) la verifica del dolo specifico e delle esigenze cautelari. Entrambi i profili richiedono motivazione distinta e dettagliata.

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