Ordinanza n. 7307/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DM DEL MINISTERO DELL'INTERNO EMESSO IL 21.6.2022, NOTIFICATO IN DATA 26.5.2023 CON CUI VENIVA RIGETTATA L'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, notificato il 26 maggio 2023, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L'ordinanza non esamina il merito della controversia, ma prende atto che la causa rientra, in ordine cronologico, tra quelle potenzialmente definibili nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato e verifica le condizioni organizzative e processuali per la calendarizzazione.
La decisione
Il TAR non decide né il merito del diniego né l'eventuale fondatezza dei motivi di ricorso. Rileva che il Ministero ha depositato il fascicolo del procedimento in prossimità dell'udienza, in adempimento all'art. 46 c.p.a., e che il ricorrente non ha prospettato ulteriori elementi. Considerata la necessità di verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa, il Collegio dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni di competenza in ordine all'eventuale calendarizzazione dell'udienza di smaltimento. La Segreteria è incaricata degli adempimenti conseguenti e dell'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è richiamato quale adempimento già eseguito nel giudizio.
art. 72-bis c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., per evidenziare il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, in relazione agli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e agli impegni PNRR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base normativa per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie destinate all'organizzazione dello smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione, rinviando la decisione sulla domanda principale alle successive determinazioni organizzative sulla calendarizzazione.
- Quando la causa è potenzialmente inseribile nelle udienze di smaltimento dell'arretrato e il fascicolo processuale risulta istruito, il collegio può trasmettere gli atti al Presidente del TAR per le determinazioni sull'eventuale calendarizzazione, senza definire il giudizio nel merito.
Come è indicizzato
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