Cassazione Penale, Sentenza n. 25163/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto alla ricostruzione del rapporto con Stefano Pepe, ritenuto fonte che avrebbe indicato il luogo del rinvenimento di arma e stupefacenti; la difesa sosteneva l'ipotesi alternativa del "complotto" di Pepe, lamentando mancati accertamenti su una presunta manomissione del veicolo, contraddizioni sulla precisione della segnalazione e l'assenza di prova che fosse proprio Cozzolino ad occultare i beni (proprietà del veicolo ritenuta insufficiente); 2) vizio/insufficiente motivazione in materia di pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 69 e 133 c.p.), contestando l'entità della pena base e dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli abbia adeguatamente motivato la responsabilità penale di Cozzolino, abbia escluso coerentemente l'ipotesi del "complotto" di Pepe per mancanza di prove concrete (precisione delle notizie limitata e assenza di elementi su accessi/manomissioni del veicolo) e abbia fornito motivazione congrua sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ricadendo la valutazione nella discrezionalità di merito. Conseguentemente è stata confermata la statuizione di merito (pena fissata in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 23.000,00 di multa dalla Corte d'Appello). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975
Norma applicata in relazione al porto e alla detenzione di arma clandestina; la Corte d'Appello ha ritenuto il delitto di detenzione assorbito in quello di porto della medesima arma
D.P.R. n. 309 del 1990
Norma applicata per la contestata detenzione illecita di stupefacenti; la gravità è stata valorizzata in sede di determinazione della pena per la quantità, qualità e confezionamento degli stupefacenti
Codice penale
Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti generiche, ai criteri di determinazione della pena e alla motivazione richiesta per la quantificazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la conseguenza della inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137
Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento
Corte Costituzionale
Giurisprudenza richiamata sul profilo della valutazione della colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere la colpa e ha disposto la sanzione di euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione sommaria di elementi di fatto: se la motivazione di merito è logica e priva di vizi giuridici evidenti, i giudizi probatori sono insindacabili in cassazione
- L'ipotesi che terzi abbiano "piantato" prove (es. arma o droga) richiede elementi concreti ed indagini specifiche che dimostrino accessi, manomissioni o collegamenti; la semplice precisione di una segnalazione o la proprietà del veicolo non sono automaticamente decisivi
- Le critiche generiche alla motivazione sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena sono inammissibili se il giudice di merito ha esercitato la propria discrezionalità in modo coerente e motivato; non serve che siano analizzati tutti i parametri di art. 133 c.p. quando la motivazione complessiva è sufficiente
- Per sostenere un vizio motivazionale occorre indicare punti specifici di illogicità, contraddizione o omissione; argomentazioni vaghe o ripetitive portano all'inammissibilità del ricorso
- In tema di sequestri su veicoli, la mera titolarità del mezzo non esclude la necessità di altri elementi probatori per attribuire l'occultamento di beni all'intestatario, ma può concorrere con altri indizi alla formazione del convincimento del giudice
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