Sentenza n. 371/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 227/2025 in data 30 aprile 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che riconosceva il diritto alla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’omessa esecuzione della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00 oltre interessi. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 6 maggio 2025, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre dedotto e ritenuto scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni e l’omessa esecuzione, non contestata dall’Amministrazione rimasta contumace. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi provveda entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La prova del passaggio in giudicato, della notificazione della pronuncia e dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono attribuite a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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