Tribunale, Sentenza T-115/22
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 marzo 2024 (Estratti). — Belshyna AAT contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Sostegno al regime di Lukashenko – Sostegno finanziario – Impresa di proprietà dello Stato – Repressione della società civile – Errore di valutazione. — Causa T-115/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, in una causa relativa alle sanzioni UE contro la Bielorussia, ha accolto il ricorso di Belshyna AAT e annullato gli atti del Consiglio che l’avevano inserita e poi mantenuta negli elenchi soggetti a congelamento dei fondi. Prima ancora di entrare nel merito, ha chiarito che l’adattamento del ricorso per impugnare gli atti di mantenimento era ricevibile. La pronuncia è rilevante per la disciplina processuale degli adattamenti e per l’onere probatorio del Consiglio nei procedimenti sanzionatori.
Annullamento delle misure restrittive UE nei confronti di un’impresa bielorussa per insufficienza della base fattuale e per errata valutazione del Consiglio, con conferma della ricevibilità dell’adattamento del ricorso agli atti di mantenimento.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse legittimamente inserito e mantenuto Belshyna AAT negli elenchi delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi sulla base dell’affermazione che l’impresa fosse una fonte di entrate per il regime di Lukashenko, fornisse sostegno a tale regime e fosse responsabile della repressione della società civile; inoltre, se fosse ricevibile l’adattamento del ricorso per impugnare anche gli atti di mantenimento ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato gli atti iniziali e gli atti di mantenimento nella parte in cui riguardano Belshyna AAT, ritenendo che il Consiglio non avesse fornito una base sufficientemente solida per mantenere l’impresa negli elenchi sanzionatori; ha inoltre affermato che, nel regime sanzionatorio relativo alla Bielorussia, gli atti successivi che prorogano o modificano gli allegati contenenti gli elenchi devono essere considerati atti che modificano quelli iniziali ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, sicché è ricevibile l’adattamento del ricorso anche se il ricorrente non aveva prima impugnato gli atti intermedi del 24 febbraio 2022.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 29 TUE
- articoli 75 e 215 TFUE
- decisione 2012/642/PESC
- regolamento (CE) n. 765/2006
- decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124
- decisione (PESC) 2023/421
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
- decisione (PESC) 2022/307
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/300
- regolamento di procedura del Tribunale, articolo 86
Annullamento delle misure restrittive UE nei confronti di Belshyna AAT
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Belshyna AAT, impresa bielorussa produttrice di pneumatici, contro gli atti del Consiglio che l’hanno inserita e successivamente mantenuta negli elenchi delle persone ed entità soggette a congelamento dei fondi nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia. Il procedimento si inserisce nel quadro della PESC e del regime sanzionatorio collegato al regolamento n. 765/2006 e alla decisione 2012/642/PESC.
Fatti e iter amministrativo
La ricorrente è una grande impresa di proprietà dello Stato bielorusso. Con gli atti iniziali del 2 dicembre 2021, il Consiglio ha inserito il suo nome negli elenchi di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento n. 765/2006, motivando la misura con due ordini di ragioni: da un lato, l’impresa sarebbe stata una rilevante fonte di entrate per il regime di Lukashenko, poiché i profitti sarebbero andati a beneficio diretto dello Stato bielorusso; dall’altro, i dipendenti che avevano protestato e scioperato dopo le elezioni presidenziali del 2020 sarebbero stati licenziati, circostanza che avrebbe reso l’impresa responsabile della repressione della società civile.
Successivamente, il Consiglio ha adottato atti di mantenimento: prima il 24 febbraio 2022, poi il 24 febbraio 2023. In entrambi i casi ha mantenuto il nominativo della ricorrente negli elenchi sostanzialmente per gli stessi motivi. La ricorrente ha contestato tali valutazioni e, dopo aver inizialmente impugnato gli atti del 2021, ha adattato il ricorso per chiedere l’annullamento anche degli atti di mantenimento del 2023.
Ricevibilità dell’adattamento del ricorso
Il Tribunale affronta anzitutto la questione processuale della ricevibilità dell’adattamento del ricorso ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Ricorda che l’adattamento è possibile quando l’atto impugnato è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto.
Il Tribunale osserva che, nel regime sanzionatorio bielorusso, le misure individuali si concretano nell’inserimento dei nominativi negli allegati della decisione 2012/642/PESC e del regolamento n. 765/2006. Gli atti di mantenimento del 2023 hanno prorogato l’applicabilità della decisione 2012/642/PESC e modificato il regolamento n. 765/2006 mantenendo, almeno implicitamente, l’inserimento della ricorrente. Ne deriva che tali atti devono essere considerati modificativi degli atti iniziali, con conseguente ricevibilità dell’adattamento del ricorso, anche se la ricorrente non aveva prima adattato il ricorso contro gli atti intermedi del 24 febbraio 2022.
Normativa rilevante
La controversia si colloca nell’ambito:
- dell’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- dell’articolo 29 TUE, su cui si fonda la decisione 2012/642/PESC;
- degli articoli 75 e 215 TFUE, richiamati per il regolamento n. 765/2006;
- dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642/PESC e dell’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 765/2006, che prevedono il congelamento dei fondi di persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, oppure che sostengono il regime di Lukashenko;
- dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, decisivo per l’adattamento delle conclusioni.
Ragionamento del Tribunale sul merito
Nella parte riprodotta della sentenza, il Tribunale non sviluppa integralmente il merito, ma la conclusione finale mostra che ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla ricorrente. La decisione implica che il Consiglio non ha dimostrato in modo sufficiente che Belshyna AAT rientrasse nei criteri previsti dalle misure restrittive, cioè che fosse una fonte di sostegno al regime di Lukashenko o che fosse responsabile della repressione della società civile sulla base dei fatti allegati.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124, la decisione (PESC) 2023/421 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 nella parte in cui riguardano Belshyna AAT;
- condanna il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Portata pratica della pronuncia
La sentenza è rilevante per la prassi sanzionatoria dell’Unione perché conferma che il Consiglio deve disporre di elementi fattuali solidi e verificabili quando inserisce o mantiene un operatore economico negli elenchi. Sul piano processuale, chiarisce che, in presenza di atti successivi che prorogano o modificano un regime sanzionatorio mediante il mantenimento del nome negli allegati, il ricorrente può adattare validamente il ricorso per ottenere una decisione unica sugli atti iniziali e su quelli successivi.
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