Tribunale, Sentenza T-743/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 20 March 2024. — Nikita Dmitrievich Mazepin v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Change of the factual and legal circumstances which led to the adoption of the restrictive measures – Concept of ‘association’ – Error of assessment. — Case T-743/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di Nikita Mazepin e annulla, per la parte che lo riguarda, gli atti del Consiglio che avevano mantenuto in vigore le misure restrittive nei suoi confronti nel 2022, 2023 e settembre 2023. La Corte ritiene non provato che, al momento dei rinnovi, il ricorrente fosse ancora associato al padre o che ne beneficiasse sulla base delle circostanze addotte dal Consiglio. Le lettere con cui il Consiglio comunicava il mantenimento della designazione sono dichiarate inammissibili perché meramente informative.
Annullamento di misure restrittive UE contro Nikita Dmitrievich Mazepin per difetto di base fattuale sufficiente a fondare il mantenimento in lista, sulla nozione di "associazione" e sul criterio del beneficio da un familiare influente.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse correttamente mantenuto il ricorrente nelle liste delle misure restrittive sulla base, dapprima, del criterio dell’"associazione" con un leading businessperson russo e, poi, del criterio dell’immediato familiare che beneficia di tale persona, e se gli elementi fattuali invocati fossero sufficienti, specifici e coerenti per giustificare il mantenimento della designazione dopo la cessazione dei rapporti professionali e delle circostanze iniziali.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato i successivi atti di mantenimento della designazione perché il Consiglio non ha dimostrato, con un insieme di elementi sufficientemente specifici, precisi e coerenti, che il ricorrente, alla data dei singoli rinnovi, fosse ancora "associato" al padre quale leading businessperson russo o che ne beneficiasse ai sensi dei criteri applicabili. Il semplice richiamo a situazioni passate, ormai cessate, o a ipotesi non corroborate da prove attuali non basta a sostenere il mantenimento in elenco; la revisione periodica deve tener conto dell’evoluzione concreta della situazione individuale e non può cristallizzare la posizione della persona designata. Le lettere del Consiglio che si limitano a comunicare la decisione di mantenimento sono invece meri atti informativi e non sono impugnabili ex articolo 263 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (PESC) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (PESC) 2022/397
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
- Decisione (PESC) 2022/1530
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Decisione (PESC) 2023/572
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
- Decisione (PESC) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (PESC) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Misure restrittive UE contro Nikita Dmitrievich Mazepin
La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro tre serie di atti del Consiglio che avevano mantenuto il nome di Nikita Dmitrievich Mazepin nelle liste soggette a congelamento dei fondi nell’ambito delle misure restrittive adottate in relazione all’Ucraina. Il giudice esamina in particolare la correttezza del mantenimento in lista alla luce del criterio dell’"associazione" e, per l’ultima tornata, del criterio dell’immediato familiare che beneficia di un leading businessperson russo.
Parti e contesto procedurale
Il ricorrente è un cittadino russo residente a Mosca, rappresentato da più avvocati. Il convenuto è il Consiglio dell’Unione europea, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia quale interveniente. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro:
- Decisione (PESC) 2022/1530 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529;
- Decisione (PESC) 2023/572 e Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571;
- Decisione (PESC) 2023/1767 e Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765;
- nonché contro le lettere del Consiglio del 15 settembre 2022, 14 marzo 2023 e 15 settembre 2023.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il regime sanzionatorio adottato sulla base:
- dell’articolo 29 TUE, per le decisioni PESC;
- dell’articolo 215 TFUE, per i regolamenti di esecuzione;
- della Decisione 2014/145/CFSP e del Regolamento (UE) n. 269/2014, entrambi modificati più volte nel 2022 e nel 2023. Vengono in rilievo, in particolare, il criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145 e all’articolo 3(1)(g) del Regolamento n. 269/2014, nella versione applicabile, nonché la successiva versione modificata dalla Decisione 2023/1094 e dal Regolamento 2023/1089. La Corte richiama inoltre l’articolo 47 della Carta, quale parametro del controllo giurisdizionale effettivo.
Fatti essenziali
Il ricorrente era stato inizialmente inserito in lista nel marzo 2022 perché indicato come figlio di Dmitry Arkadievich Mazepin, qualificato come leading businessperson, e come persona associata a tale soggetto in ragione del sostegno economico del padre alle attività del figlio nel team Haas F1. Nei rinnovi successivi, il Consiglio ha aggiornato la motivazione, richiamando la cessazione del ruolo di pilota in Haas F1, il finanziamento della fondazione del ricorrente denominata "We Compete As One" e, nell’ultimo rinnovo, anche presunti legami economici con la società Hitech GP.
Inammissibilità delle lettere del Consiglio
Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di annullamento delle tre lettere del 15 settembre 2022, 14 marzo 2023 e 15 settembre 2023. Tali lettere sono qualificate come meri documenti informativi, inviati per comunicare al ricorrente la decisione di mantenere la sua iscrizione in lista e per spiegare che le osservazioni presentate non erano idonee a modificare la valutazione del Consiglio. In quanto tali, non sono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Criteri di controllo e onere della prova
Sul merito, il Tribunale ribadisce che il Consiglio dispone di un certo margine di valutazione, ma il controllo giurisdizionale deve essere pieno quanto alla legittimità dell’atto e alla solidità del fondamento fattuale. In materia di misure restrittive, la motivazione deve poggiare su elementi specifici, precisi e concordanti, e il Consiglio deve dimostrare la fondatezza delle ragioni addotte; non è il soggetto designato a dover provare il contrario.
La Corte ricorda inoltre che le misure restrittive sono di natura cautelare e provvisoria, sicché il Consiglio, nel riesame periodico, deve verificare se la situazione di fatto e di diritto che giustificava la designazione persista ancora. Può anche riutilizzare prove precedenti, ma solo se la base fattuale resta attuale e il contesto non è mutato in modo da rendere quelle prove obsolete.
Primo rinnovo: assenza di base fattuale sufficiente
Per il primo set di atti di mantenimento, il Tribunale osserva che la motivazione si fondava sostanzialmente su circostanze del passato: il ruolo del ricorrente come pilota Haas F1 e il presunto sostegno del padre tramite Uralchem/Uralkali. Tuttavia, al momento dell’adozione degli atti di settembre 2022, il ricorrente non era più pilota del team da marzo 2022, e il Consiglio stesso lo riconosceva.
Il Tribunale ritiene che il Consiglio non abbia dimostrato perché, dopo la cessazione di quel rapporto e della sponsorship, il ricorrente dovesse ancora considerarsi associato al padre in base a comuni interessi. La mera persistenza di un legame familiare non basta, perché l’uso del criterio dell’"associazione" non può ridursi a una designazione automatica dei familiari. Inoltre, il Consiglio non poteva introdurre ex post nuovi elementi, come la fondazione del ricorrente o presunti benefici di immagine e stabilità economica, perché non figuravano nella motivazione contestata né nel dossier su cui essa si basava.
Secondo rinnovo: insufficienza delle prove sulla fondazione
Per il rinnovo di marzo 2023 il Consiglio aveva aggiunto che la fondazione "We Compete As One" era finanziata con fondi di Uralkali e che il ricorrente ne traeva un indebito beneficio dal padre. Il Tribunale osserva però che il materiale prodotto mostrava al più intenzioni o dichiarazioni risalenti a marzo 2022 circa un possibile finanziamento futuro, ma non dimostrava che il finanziamento fosse stato effettivamente erogato.
Il ricorrente aveva, inoltre, prodotto elementi contrari sul fatto che la fondazione non fosse finanziata da Uralkali. Di conseguenza, anche per questo rinnovo, il Consiglio non ha raggiunto il livello probatorio richiesto per confermare la designazione: non è sufficiente una prospettazione ipotetica o una promessa di finanziamento mai provata come concretamente attuata.
Terzo rinnovo: fallimento della prova su più fronti
Nel terzo rinnovo il Consiglio aveva combinato tre elementi: il precedente rapporto con Haas F1, la fondazione e i pretesi interessi comuni in Hitech GP. Il Tribunale li esamina separatamente e li respinge tutti.
Quanto a Haas F1, ribadisce che la cessazione del contratto del ricorrente e della sponsorship rende inidoneo il solo richiamo al passato a dimostrare un’attuale associazione. Quanto alla fondazione, il Tribunale rileva che non risultava alcun effettivo finanziamento da Uralkali alla data dell’atto e che il Consiglio non poteva fondare la misura su mere aspettative o annunci non concretizzati.
Quanto a Hitech GP, il Tribunale sottolinea che non vi era prova che, al momento del rinnovo, il padre fosse ancora proprietario o controllore della società, né che il ricorrente vi fosse ancora collegato professionalmente. L’asserito obiettivo della società di favorire la carriera del ricorrente non era dimostrato e, in ogni caso, la società aveva anche altri piloti e non era diretta specificamente a suo vantaggio. Anche qui, dunque, mancano elementi sufficientemente specifici, precisi e coerenti.
Esito della valutazione di merito
Il Tribunale conclude che, per tutte e tre le serie di atti impugnati, il Consiglio non ha prodotto un complesso di elementi idoneo a dimostrare, al livello richiesto, che il ricorrente fosse ancora associato al padre o che beneficiase di lui al momento dei rinnovi. Il fatto che il ricorrente sia figlio di un leading businessperson non autorizza da solo il mantenimento delle misure, in assenza di un nesso attuale e concreto con gli obiettivi delle sanzioni.
Dispositivo
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile il ricorso contro le tre lettere del Consiglio del 15 settembre 2022, 14 marzo 2023 e 15 settembre 2023;
- annulla le Decisioni e i Regolamenti di esecuzione del 2022 e del 2023 nella parte in cui mantenevano il nome di Nikita Dmitrievich Mazepin nelle liste;
- condanna il Consiglio a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle del ricorrente, comprese quelle relative ai quattro procedimenti cautelari;
- pone le spese della Repubblica di Lettonia a suo carico.
Principi affermati
La pronuncia conferma che il criterio dell’"associazione" nelle misure restrittive non può essere applicato in modo astratto o puramente familiare: occorre provare un legame attuale, sostanziale e pertinente con il soggetto designato, sulla base di elementi fattuali solidi. Il riesame periodico impone al Consiglio di verificare l’attualità delle ragioni di designazione e impedisce di cristallizzare una posizione solo perché in passato vi erano rapporti economici o professionali con un familiare influente.
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