Cassazione Penale, Sentenza n. 20457/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro il provvedimento del Tribunale di Catania del 18/02/2021 che aveva rigettato la sua richiesta di revoca del sequestro dell'autovettura a lei intestata. Sosteneva violazione di legge deducendo che l'impugnazione del decreto di rigetto della richiesta di revoca del sequestro dovrebbe essere ammessa per interpretazione sistematica (assimilandola ad altre pronunce impugnabili, come il rigetto della richiesta di confisca) e, in via subordinata, che la Corte di appello aveva omesso di riqualificare il rimedio ex art. 568 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la disciplina di riferimento (art. 10 e art. 27 d.lgs. 159/2011, richiamo all'art. 680 c.p.p. e alle norme generali sugli impugnazioni). Ha osservato che, dopo la modifica normativa operata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, il catalogo dei provvedimenti impugnabili è stato esplicitamente ampliato in taluni sensi ma resta tassativo: il decreto di rigetto della richiesta di revoca del sequestro non rientra tra i provvedimenti impugnabili. Tale decisione negativa non modifica in via definitiva la situazione proprietaria ma soltanto prolunga temporaneamente il vincolo già disposto dal precedente sequestro, che è autonomamente impugnabile. Per queste ragioni non è possibile neppure ricorrere all'istituto dell'incidente di esecuzione per ottenere una revisione del provvedimento non impugnabile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 4; richiamo generale alle norme del codice di procedura penale in materia di proposizione e decisione dei ricorsi relativi alle misure di sicurezza
Stabilisce il richiamo alle norme del codice di procedura penale applicabili in materia di prevenzione personale; consente di applicare il sistema delle impugnazioni del codice penale anche alle misure patrimoniali nei limiti del rinvio normativo
art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
testo novellato richiamato dalla sentenza: «provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia»
Delinea in modo tassativo l'elenco dei provvedimenti in materia patrimoniale impugnabili; la Corte interpreta che il rigetto della richiesta di revoca del sequestro non rientra in tale elenco e quindi non è impugnabile
legge 17 ottobre 2017, n. 161 (modifica art. 27 d.lgs. 159/2011)
novellazione dell'art. 27 riportata nella motivazione (vedi testo citato sopra)
La novella ha ampliato e reso più puntuale l'elenco dei provvedimenti impugnabili in materia di confisca, ma non ha esteso l'impugnabilità al decreto di rigetto della richiesta di revoca del sequestro; ha invece introdotto l'impugnabilità di specifici provvedimenti che prima potevano essere oggetto di interpretazioni estensive
art. 680 c.p.p.
Richiamato come riferimento sull'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza e per il rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni (artt. 568 e ss.)
artt. 568 e ss. c.p.p.
Contengono le disposizioni generali sulle impugnazioni; ispirano il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che la Corte ritiene applicabile per rinvio
art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.
Sanziona con l'inammissibilità la proposizione di impugnazione avverso provvedimento non impugnabile, principio richiamato dalla Corte per escludere rimedi utili contro il decreto impugnato
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Dopo la novella del 2017 all'art. 27 d.lgs. 159/2011 l'elenco dei provvedimenti patrimoniali impugnabili è tassativo: non tutti i provvedimenti relativi al sequestro sono automaticamente impugnabili.
- Il rigetto della richiesta di revoca del sequestro non modifica in via definitiva lo status proprietario ma solo prolunga temporaneamente il vincolo; perciò la giurisprudenza di legittimità lo considera non impugnabile quando non rientra nel catalogo tassativo.
- Il principio di tassatività delle impugnazioni (artt. 568 e ss. c.p.p. e art. 591 c.p.p.) esclude interpretazioni estensive che creino nuovi mezzi di impugnazione non previsti dal legislatore.
- Quando si ritiene illegittimo un sequestro, il rimedio principale resta l'impugnazione del provvedimento 'genetico' (ossia del decreto di sequestro) o dei provvedimenti espressamente previsti come impugnabili; la contestazione del mero rigetto di richiesta di revoca rischia di essere inammissibile.
- Non è sempre percorribile il ricorso all'istituto dell'incidente di esecuzione per rivedere un provvedimento non impugnabile: se la legge ha escluso l'impugnabilità, l'atto è inammissibile e non può essere aggirato con rimedi alternativi.
- In situazioni analoghe è opportuna una verifica preventiva della natura del provvedimento (se rientra o meno nell'elenco di quelli impugnabili) e, in caso contrario, valutare tempestivamente l'impugnazione del provvedimento di sequestro originario o altre azioni compatibili con il sistema tassativo delle impugnazioni.
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