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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26954/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un professionista per ottenere il compenso dovuto per la direzione lavori relativa a un'opera pubblica. Il comune convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni, deducendo vizi e cedimenti del sottofondo stradale emersi durante l'appalto. Il primo giudice ha liquidato il compenso professionale, ha accolto la riconvenzionale del comune e, previa compensazione, ha condannato il comune al pagamento del saldo residuo. In appello gli eredi del professionista e il coobbligato hanno contestato soprattutto due profili: da un lato, hanno sostenuto che la domanda risarcitoria del comune fosse inammissibile o infondata perché proposta, per il medesimo fatto, anche contro l'impresa appaltatrice in un diverso giudizio definito con altra sentenza; dall'altro hanno chiesto l'esibizione degli atti di quel diverso processo per dimostrare l'identità del danno-evento e l'avvenuto pagamento da parte dell'altro condebitore. Con il primo motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione dell'art. 124 del d.P.R. n. 554/1999, degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente affermato la responsabilità della direzione lavori per omessi controlli e che, in realtà, i professionisti avessero adottato tutte le iniziative necessarie. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la documentazione del diverso giudizio avrebbe provato l'identità del danno e l'estinzione, per pagamento, del debito risarcitorio. Con il terzo motivo hanno lamentato la regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la questione sull'applicazione dell'art. 124 del d.P.R. n. 554/1999 non fosse stata proposta in appello e che, comunque, il motivo mirasse a una rivalutazione del merito. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la corte d'appello aveva erroneamente trascurato la rilevanza dei documenti richiesti in esibizione, poiché essi erano potenzialmente decisivi sia per dimostrare l'unicità del danno-evento ai fini della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., sia per verificare l'eventuale pagamento già effettuato dall'altro condebitore solidale, pagamento che estingue il debito verso tutti i coobbligati. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 124 del d.P.R. n. 554/1999

    È richiamato come norma che disciplina i doveri di controllo della direzione lavori; la sua applicazione concreta non è stata però esaminata nel merito in cassazione perché la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene decisiva la possibilità di provare, mediante esibizione documentale, l'identità del danno e l'eventuale pagamento del coobbligato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo, ma la Corte osserva che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non può essere negato quando i documenti richiesti sono potenzialmente funzionali a provare fatti decisivi, come l'identità del danno e l'avvenuto pagamento del debito da parte di un condebitore solidale.

  • art. 2055 c.c.

    "Se il fatto danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno"

    La solidarietà risarcitoria opera anche quando il medesimo danno derivi da azioni od omissioni distinte, anche indipendenti e di titolo diverso, purché concorrenti in modo efficiente alla produzione del medesimo evento di danno.

  • art. 1292 c.c.

    È richiamato per ricordare che nelle obbligazioni solidali passive l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese viene assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità solidale da fatto illecito, l'unicità del fatto dannoso va intesa in senso relativo: la solidarietà può sussistere anche quando il medesimo evento sia prodotto da condotte diverse, autonome o di titolo differente, purché concorrenti in modo efficiente al medesimo danno.
  • Nei rapporti tra condebitori solidali, il pagamento integrale effettuato da uno di essi estingue ipso iure il debito anche verso gli altri; tale circostanza costituisce una mera difesa che il giudice deve considerare se risulta provata.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere valutato in relazione alla concreta utilità probatoria dei documenti richiesti; è errato respingerlo quando la documentazione può dimostrare fatti decisivi per la domanda o per le eccezioni sollevate.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio, specie quando la questione non sia stata devoluta al giudice di appello.
  • Il giudicato interno formatosi su un capo della decisione non specificamente impugnato impedisce di rimettere in discussione in cassazione l'accertamento ormai definitivo su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoObbligazioni solidaliProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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