Cassazione Penale, Ordinanza n. 40667/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per furto. Con il primo motivo ha contestato la propria responsabilità, ma le doglianze sono state ritenute meramente fattuali e dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per aggirare i limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; inoltre, la motivazione di merito era fondata su prova documentale costituita dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La censura ex art. 192 c.p.p. non può essere usata per contestare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, se in realtà si lamenta un vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non è consentito utilizzare il motivo relativo all'inosservanza di norme processuali per superare i limiti di ammissibilità propri del vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I limiti del vizio motivazionale non possono essere elusi mediante la deduzione di una diversa violazione processuale.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una mera rilettura del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere impiegata come strumento surrettizio per contestare la valutazione delle prove o per mascherare un vizio di motivazione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da prova documentale specifica, la critica al ragionamento probatorio deve confrontarsi con tale base oggettiva e non può limitarsi a generiche contestazioni sulla responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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