Ordinanza n. 1566/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 241 del 20/10/2025, recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta non sarebbe dipesa dalla volontà del lavoratore, ma da circostanze riconducibili al datore di lavoro originario, già rappresentate all'amministrazione. Il ricorrente ha inoltre documentato di essersi attivato per reperire una nuova occupazione, stipulando un contratto di lavoro e dimostrando un effettivo e attuale inserimento nel tessuto socio-economico nazionale. La questione cautelare riguarda quindi la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche quando il rapporto di lavoro autorizzato non sia mai stato instaurato ab initio per cause non imputabili al lavoratore in buona fede.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti profili di fondatezza del ricorso e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del diniego. Secondo il giudice, l'orientamento della Sezione ammette il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in caso di mancata instaurazione iniziale del rapporto di lavoro, quando tale mancata instaurazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore in buona fede e questi abbia reperito una nuova opportunità lavorativa. Tale soluzione è stata ricondotta ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, che impongono una valutazione concreta e bilanciata degli interessi e delle circostanze sopravvenute, evitando che il lavoratore incolpevole, il quale abbia fatto affidamento sull'ingresso regolare nel territorio nazionale, sia colpito da una misura automatica e sostanzialmente sanzionatoria. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della domanda di sospensione esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il mancato avvio del rapporto di lavoro per il quale è stato rilasciato il nulla osta non può essere automaticamente imputato al lavoratore straniero quando dipenda da circostanze riconducibili al datore di lavoro originario e il lavoratore abbia agito in buona fede.
- È ammissibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche quando il rapporto di lavoro autorizzato non sia mai stato instaurato, se la mancata instaurazione è dovuta a cause non imputabili al lavoratore e questi abbia reperito una nuova opportunità lavorativa.
- Nel valutare il rilascio o il diniego del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare concretamente le circostanze sopravvenute, tra cui la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro e l'effettivo inserimento socio-economico dello straniero, senza applicare automaticamente una misura pregiudizievole.
- I principi di proporzionalità e ragionevolezza impediscono di trattare come misura automatica e sanzionatoria il diniego del titolo di soggiorno nei confronti del lavoratore straniero incolpevole che abbia fatto legittimo affidamento sull'ingresso regolare nel territorio dello Stato.
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