Cassazione Penale, Sentenza n. 35837/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari (24/11/2022) che aveva accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero di Foggia disponendo la custodia cautelare in carcere per Santarella in relazione al reato di devastazione commesso il 9/03/2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il tempo trascorso dal fatto e il contesto pandemico rendevano attenuate le esigenze cautelari e che i richiami alla gravità del fatto e alla personalità del reo erano generici e privi di pregnanza giuridica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e coerente sia sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari sia sulla scelta della misura, richiamando il principio per il quale il pericolo di reiterazione può riguardare reati della stessa specie e può essere dedotto dalle modalità concrete del fatto e dalla personalità dell'indagato. La Corte ha confermato la valutazione circa la gravità della condotta di Santarella, il ruolo organizzato nella rivolta, i precedenti per reati di violenza e i carichi pendenti, ritenendo fondata la prognosi di recidiva e l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen.
I reati contestati (concorso nei medesimi e reato di devastazione) costituiscono il quadro materiale; dalla gravità e modalità di commissione (distruzione di strutture carcerarie, violenza contro persone e cose) si desume la rilevanza ai fini della prognosi cautelare
Giurisprudenza - Sez. 6
n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392
Principio secondo cui il pericolo di reiterazione va inteso non solo con riferimento ai reati che offendono lo stesso bene giuridico, ma anche a quelli di uguale natura rispetto al bene tutelato e alle modalità esecutive
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650
Indicazione che gli indici rivelatori dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari sono nelle specifiche modalità e circostanze del fatto e nella personalità dell'indagato, fondando un giudizio prognostico
Giurisprudenza - Sez. 5
n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403
Conferma che l'attualità del pericolo può sussistere anche senza immediate opportunità di recidiva e che non è necessaria la previsione di un'occasione specifica per delinquere
Giurisprudenza - Sez. 3
n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674
Ulteriore richiamo al concetto che la prognosi cautelare può fondarsi su elementi concreti desunti dalle modalità del fatto e dal contesto
Giurisprudenza - Sez. 5
n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216
Sostegno al principio che la probabilità di ulteriori reati rileva anche se non imminente, purché fondata su elementi concreti e prognostici
Giurisprudenza - Sez. 5
n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723
Regola sulla scelta della misura cautelare: il giudice non deve dimostrare analiticamente l'inidoneità di ogni altra misura, ma indicare elementi logico-giuridici tratti dalla natura e modalità del reato e dalla personalità dell'indagato che rendano ragionevole la custodia carceraria come misura più adeguata
Massime di principio
- Il "pericolo di reiterazione" non richiede la previsione di una identica futura fattispecie: rileva la propensione a commettere reati della stessa specie, anche se non immediatamente prevedibili
- La prognosi cautelare può fondarsi sulle modalità concrete del fatto (gravità, violenza, organizzazione) e sugli elementi soggettivi dell'indagato (precedenti, carichi pendenti, condotta di vita), che insieme giustificano la necessità della misura
- Il trascorrere del tempo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari, ma obbliga il giudice a motivare con maggiore rigore la persistenza del pericolo
- Per scegliere la custodia in carcere non è necessario dimostrare in modo analitico che tutte le misure alternative siano inadeguate; è sufficiente indicare elementi specifici che, logicamente, rendono la custodia l'unica misura idonea a prevenire la prosecuzione dell'attività criminosa
- Condotte collettive e organizzate, con violenza gratuita verso persone e danni rilevanti a strutture pubbliche, aggravano la valutazione della pericolosità e favoriscono l'applicazione di misure cautelari più afflittive
- Richiami generici alla personalità dell'indagato sono insufficienti; la motivazione deve collegare i precedenti, i carichi pendenti e le modalità del fatto alla prognosi di recidiva in modo specifico
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