Cassazione Penale, Sentenza n. 10420/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto che ha confermato la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge per aver revocato il beneficio a causa dell'assenza del codice fiscale, denunciando l'impossibilità di ottenerlo essendo cittadina rumena e richiamando l'eguaglianza tra stranieri e cittadini italiani e il diritto di difesa; (2) censura della valutazione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la mera constatazione della mancanza di elementi non può provare l'inesistenza dei requisiti reddituali e quindi non giustifica la revoca; (3) vizio di motivazione (apparenza di motivazione) della Corte territoriale che avrebbe ritenuto "provata" l'insussistenza dei requisiti nonostante l'unico problema fosse la mancanza del codice fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato l'incertezza sulle generalità della richiedente (anche ricollegata all'assenza del codice fiscale) che ha reso impossibili le necessarie verifiche reddituali; ha ricordato che l'incertezza sulle generalità legittima il rigetto dell'ammissione al patrocinio. Ha escluso le violazioni di legge prospettate sui primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a censurare la motivazione di merito con motivazione apparente, non riconducibile ai soli rimedi consentiti per l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002. Perciò il ricorso è inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 99
Il rimedio dell'opposizione ex art. 99 è limitato ai profili di illegittimità di diritto; la Corte ricorda che il ricorso avverso il rigetto dell'opposizione è esperibile solo per violazione di legge.
d.P.R. 115/2002, art. 79
Norma richiamata dalla ricorrente: la Corte osserva che l'assenza del codice fiscale è uno degli elementi che concorrono all'incertezza sulle generalità; l'articolo non prevale sul requisito generale di identificabilità per le verifiche reddituali.
d.P.R. 115/2002, art. 90
Richiamato dalla ricorrente per l'equiparazione dello straniero al cittadino italiano ai fini dell'ammissione; la Corte però valuta la questione sulla base della effettiva identificabilità e verificabilità dei dati forniti.
d.P.R. 115/2002, art. 94
La Corte richiamata presume l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 94; tuttavia l'autocertificazione deve consentire le verifiche reddituali, altrimenti si legittima il rigetto.
d.P.R. 115/2002, art. 112
Richiamato dalla ricorrente in ordine al contenuto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate: la Corte ritiene che la comunicazione che segnala l'assenza di elementi per la verifica sia idonea a fondare la revoca se, complessivamente, risulta impossibile accertare la condizione reddituale.
Costituzione, art. 24
Richiamato dalla ricorrente per il diritto di difesa; la Corte osserva che il diritto di difesa non esclude gli obblighi formali e sostanziali necessari per verificare i requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordinanza Corte costituzionale n. 144/2014
Citando la pronuncia, la ricorrente denunciava l'ingiustizia della negazione del gratuito patrocinio a stranieri irregolari; la Corte di cassazione rileva tuttavia che la ricorrente, da cittadina UE, non si trova nella condizione di straniero extracomunitario irregolare e che, in ogni caso, prevale la necessità di identificazione per le verifiche reddituali.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Richiamata a fondamento della possibilità di irrogare una sanzione (contributo alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi che escludano la colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, Sent. n. 58397/2018 (Ousainou Gaye)
Richiamata per il principio secondo cui l'incertezza sulle generalità dell'istante legittima il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio perché impedisce le necessarie verifiche.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Sent. n. 9677/2014 (Vassallo)
Richiamata la definizione di motivazione apparente, rimarcando che tale vizio sussiste solo quando la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o meramente formale senza efficacia dimostrativa.
Massime di principio
- L'assenza o l'incertezza nelle generalità del richiedente (es. mancanza del codice fiscale) può giustificare la revoca o il rigetto del patrocinio a spese dello Stato se impedisce le verifiche sulla situazione reddituale.
- La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che segnala la mancanza di elementi utili per la verifica può essere considerata idonea a fondare la revoca, se nel complesso emerge l'impossibilità di accertare i requisiti.
- Il ricorso avverso il rigetto dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 è caratterizzato da un ambito rimediale limitato (violazione di legge); non è lo strumento per un riesame esteso della motivazione di merito.
- La censura per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione è manifestamente avulsa dalle risultanze; argomentazioni diverse richiedono altri mezzi di impugnazione.
- Se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato la parte può essere condannata alle spese e, salvo prova contraria sull'assenza di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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