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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2063/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 2063/2022, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di adeguamento retributivo e contributivo e di riliquidazione del trattamento pensionistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, eredi di un ufficiale della Guardia di Finanza deceduto nel 2014, avevano chiesto l’adeguamento della base pensionabile mediante il riconoscimento degli effetti economici della nomina a Maggiore, degli aumenti connessi alla minidirigenza e alla prima dirigenza e dell’assegno per trentadue anni di servizio. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, richiamando il blocco retributivo previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 e l’impossibilità di computare nella pensione aumenti non corrisposti e non soggetti a contribuzione. In primo grado erano stati dedotti, da un lato, la violazione dell’art. 41, comma 6, del d.l. n. 207/2008 e dell’art. 24 della l. n. 144/1999, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e travisamento, sostenendo che precedenti giudicati favorevoli avrebbero dovuto essere estesi; dall’altro, la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il blocco retributivo non avrebbe dovuto pregiudicare i dipendenti cessati dal servizio durante il periodo di blocco e la conseguente riliquidazione pensionistica. In appello sono stati riproposti i motivi, con contestazioni generiche della sentenza di primo grado. Non sono stati impugnati i capi relativi alla giurisdizione amministrativa e al difetto di legittimazione passiva dell’INPS, divenuti definitivi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dall’esame dell’ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e comunque irrilevante: non risultavano giudicati favorevoli relativi a fattispecie analoghe e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico non richiamava il divieto di estensione del giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 200/2018 e n. 167/2020, il Collegio ha affermato che gli incrementi retributivi sterilizzati dal blocco non costituiscono retribuzione spettante o percepita, né possono rilevare ai fini pensionistici in assenza di contribuzione effettivamente versata o di una specifica disposizione derogatoria. La base pensionabile dei militari deve essere determinata sulla retribuzione e sugli emolumenti pensionabili effettivamente percepiti durante il servizio. Non è irragionevole la diversa disciplina tra dipendenti collocati in quiescenza durante il blocco e dipendenti cessati dopo la sua scadenza, poiché il parametro pensionistico dipende dalla disciplina retributiva vigente al momento del pensionamento. L’art. 38 Cost., in collegamento con l’art. 36 Cost., non impone l’automatica coincidenza tra pensione e ultima retribuzione né consente di ottenere giudizialmente una riliquidazione fondata su retribuzioni non percepite e non spettanti. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010

    I meccanismi di adeguamento retributivo [...] non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

    La disposizione sterilizza gli adeguamenti retributivi del personale pubblico non contrattualizzato nel periodo previsto e impedisce il loro successivo recupero, con effetti anche sulla base pensionabile quando gli incrementi non siano stati percepiti né assoggettati a contribuzione.

  • art. 1866 d.lgs. 66/2010

    Per il personale militare, la base pensionabile è determinata considerando lo stipendio e gli emolumenti retributivi pensionabili integralmente percepiti durante il servizio.

  • art. 53 d.P.R. 1092/1973

    La norma è richiamata, insieme all’art. 1866 del Codice dell’ordinamento militare, nel quadro della disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

  • art. 24 l. 144/1999

    La disposizione, invocata dagli appellanti, prevede un’eccezione al divieto di estensione del giudicato in favore di pubblici dipendenti in situazioni identiche; nel caso concreto il giudice ha escluso sia l’identità delle fattispecie sia la rilevanza della censura.

  • art. 38 Cost.

    La garanzia previdenziale non impone l’automatica e integrale coincidenza tra livello pensionistico e ultima retribuzione; non consente di computare incrementi retributivi non percepiti e non contribuiti.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità della retribuzione concorre al parametro costituzionale previdenziale, ma non impone una corrispondenza indefettibile e strettamente proporzionale tra retribuzione e pensione.

  • art. 3 Cost.

    La diversa misura del trattamento pensionistico tra chi è cessato durante il blocco e chi è cessato dopo la sua scadenza non è stata ritenuta irragionevole, trattandosi di situazioni soggette a discipline temporali differenti.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    È richiamato quale parametro della discrezionalità legislativa nelle scelte di politica economica concernenti il livello dei trattamenti pensionistici e l’equilibrio dei bilanci.

Massime di principio

  • Gli incrementi retributivi sterilizzati da una disposizione legislativa di blocco, se non sono stati né percepiti né assoggettati a contribuzione, costituiscono retribuzione virtuale e non possono essere computati nella base pensionabile in assenza di una specifica disposizione legislativa derogatoria.
  • Per il personale militare, la base pensionabile deve essere determinata sulla base dello stipendio e degli emolumenti pensionabili effettivamente percepiti durante il servizio, secondo la disciplina vigente al momento della cessazione dal servizio.
  • La diversa quantificazione del trattamento pensionistico tra dipendenti collocati in quiescenza durante un periodo di blocco retributivo e dipendenti cessati dopo la sua scadenza non viola di per sé i principi di uguaglianza, proporzionalità e adeguatezza previdenziale, poiché il trattamento dipende dalla disciplina retributiva applicabile ratione temporis.
  • Gli artt. 36 e 38 Cost. non impongono l’automatica e integrale coincidenza tra ultima retribuzione e pensione e non consentono di ottenere in via giudiziale la riliquidazione del trattamento sulla base di aumenti retributivi non spettanti, non percepiti e privi di contribuzione.
  • L’eccezione al divieto di estensione del giudicato in favore di pubblici dipendenti presuppone l’effettiva identità della questione e della posizione giuridica; essa non è rilevante quando l’atto impugnato non si fonda sul divieto di estensione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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