Ordinanza n. 2470/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e/o riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, del foglio prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-in data 18.2.2026, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sottocapo Aiutante -OMISSIS-, nato a Napoli (NA) il -OMISSIS-.”, nella parte in cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha assegnato il sig. -OMISSIS-presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato (C.I.M.A.) di Aulla (MS), nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresi la Circolare del Ministero della Difesa del 25.7.2023 n. 51229, il foglio dello Stato Maggiore della Marina prot. n. -OMISSIS-del 16.2.2026, il verbale della riunione della Commissione sui transiti del 17.12.2025 con relativi allegati e gli ulteriori atti e pareri, anche di estremi non conosciuti, relativi alla avvenuta individuazione della sede di servizio, la nota dello Stato Maggiore della Marina prot. n. -OMISSIS-del 12.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione alla sede di servizio presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla, nell'ambito del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente in provincia di Napoli e accertato inidoneo al servizio militare, ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 66/2010, gli è stata assegnata la sede del Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla, con il profilo di assistente tecnico per l'alimentazione e la ristorazione. Ha contestato anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la circolare ministeriale, gli atti dello Stato Maggiore della Marina, il verbale della Commissione sui transiti e gli atti relativi all'individuazione della sede. In sede cautelare ha dedotto che la considerevole distanza tra la sede assegnata e la residenza, tenuto conto delle sue condizioni di salute, determina rilevanti criticità logistiche, economiche e abitative e lo allontana dalla struttura sanitaria presso cui è seguito. Ha inoltre evidenziato la possibile disponibilità di una sede più vicina, presso il Circolo Ufficiali di Napoli, ove il Ministero riconosce una carenza di organico per il profilo posseduto, nonché presso le locali Capitanerie di Porto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non pretestuose le allegazioni relative alle difficoltà derivanti dalla sede assegnata e ha rilevato che l'Amministrazione, pur dovendo perseguire una corretta organizzazione e un'ottimale distribuzione delle risorse, non aveva adeguatamente valutato e motivato la possibilità di assegnare il ricorrente al Circolo Ufficiali di Napoli, sede caratterizzata da carenza di organico per il profilo interessato. Il Collegio ha inoltre ritenuto non previamente escludibile la disponibilità di un posto presso le Capitanerie di Porto locali, previa interlocuzione con il Comando Generale. In ragione di tali elementi, ha accolto la domanda cautelare, sospeso l'esecuzione dell'assegnazione ad Aulla e ordinato all'Amministrazione il riesame della fattispecie alla luce delle esigenze organizzative e delle condizioni personali e sanitarie rappresentate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa del transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa; l'ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR mediante sospensione dell'esecuzione dell'assegnazione e disposizione del riesame amministrativo.
D.M. 18.04.2002
Richiamato quale disciplina regolatrice del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Indicato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla conseguente esigenza di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel valutare cautelarmente l'assegnazione di un dipendente pubblico appartenente ai ruoli civili per transito conseguente a inidoneità al servizio militare, l'Amministrazione deve considerare e motivare concretamente l'incidenza della sede sulle condizioni personali e sanitarie dell'interessato, oltre alle esigenze organizzative generali.
- La distanza rilevante tra la sede assegnata e la residenza del dipendente, associata a documentate o plausibili esigenze sanitarie, può integrare un pregiudizio cautelare apprezzabile quando comporti difficoltà logistiche, economiche, abitative e l'allontanamento dalla struttura sanitaria di riferimento.
- L'esigenza di una corretta organizzazione amministrativa e di un'ottimale distribuzione delle risorse non esonera l'Amministrazione dall'esaminare motivatamente le sedi alternative concretamente disponibili, soprattutto quando una di esse presenti una carenza di organico coerente con il profilo professionale dell'interessato.
- Prima di confermare un'assegnazione potenzialmente pregiudizievole, l'Amministrazione deve verificare, anche mediante interlocuzione con le amministrazioni o articolazioni competenti, la possibile disponibilità di posti alternativi compatibili con il profilo professionale e con le condizioni del dipendente.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione dell'assegnazione e ordinare il riesame della posizione senza sostituirsi all'Amministrazione nella scelta organizzativa finale, indicando gli elementi che devono essere adeguatamente rivalutati.
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