Sentenza n. 117/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento (quanto al ricorso introduttivo) 1) del Decreto del Ministro della Cultura del 5 agosto 2025, n. 277, recante nomina del Sovrintendente della “Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli”, notificato in data 7 agosto 2025 alla Fondazione Teatro di San Carlo; 2) ove occorra, del verbale redatto da tre consiglieri del Consiglio di Indirizzo recante proposta di nomina del Sovrintendente, datato 4 agosto 2025; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; (quanto ai motivi aggiunti depositati l’8/10/2025) 4) del Decreto Ministeriale del 28 agosto 2025 n. 293, successivamente comunicato, recante nuova nomina del medesimo Soprintendente; 5) del verbale del Consiglio di Indirizzo del 26.08.2025, con cui tre membri del Consiglio hanno proceduto a convalidare/rinnovare la proposta di nomina del medesimo Soprintendente; 6) nonché, ove lesivo degli interessi dei ricorrenti, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il verbale del Collegio dei Revisori del 21 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di nomina del Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il primo decreto ministeriale di nomina del Sovrintendente, sostenendo che la proposta del Consiglio di Indirizzo fosse invalida perché la riunione del 4 agosto 2025 era stata disdetta dal Presidente e tre consiglieri si erano comunque riuniti, autoconvocandosi e redigendo un verbale non riconducibile a una valida deliberazione collegiale. Con motivi aggiunti hanno impugnato il successivo decreto ministeriale di nuova nomina, deducendo che la proposta del Consiglio di Indirizzo del 26 agosto 2025 non fosse compresa nell’ordine del giorno, che mancassero una motivazione adeguata e una rinnovata valutazione comparativa delle candidature e che il Ministro avesse omesso un’istruttoria sui titoli e sui curricula degli aspiranti. I controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione o interesse dei ricorrenti, non aspiranti all’incarico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché il primo decreto ministeriale era stato sostituito dal successivo provvedimento di nuova nomina, con conseguente venir meno dell’utilità dell’annullamento dell’atto originario. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo la controversia amministrativa sulla nomina ministeriale da eventuali questioni civilistiche sulla validità della deliberazione della Fondazione: l’impugnazione del decreto ministeriale concerne l’esercizio di un potere amministrativo ed è quindi devoluta alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7 c.p.a. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti, in quanto componenti dissenzienti del Consiglio di Indirizzo, titolari di un interesse differenziato a contestare le modalità di formazione della nomina. Nel merito ha respinto i motivi aggiunti. L’ordine del giorno, riferito alle determinazioni conseguenti al precedente decreto di nomina, consentiva al Consiglio di riesaminare e ribadire la proposta, senza eccessivo formalismo. La nuova deliberazione è stata ritenuta idonea a emendare l’eventuale vizio della proposta originaria e a conservarne gli effetti, in applicazione dei principi di economicità e conservazione dell’azione amministrativa. Quanto alla motivazione e all’istruttoria, il TAR ha qualificato la nomina come scelta fiduciaria e non come procedura concorsuale: non era quindi necessaria una comparazione analitica e una motivazione puntuale sui singoli candidati. Era sufficiente che dal verbale risultasse l’esame dei curricula e che la scelta fosse espressa secondo il principio maggioritario. Non sono emersi indizi di valutazione abnorme o manifestamente sproporzionata, anche in considerazione delle riconosciute qualità artistiche e professionali del candidato prescelto. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo
tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili
Il Sovrintendente è nominato dal Ministero della Cultura su proposta del Consiglio di Indirizzo e deve essere scelto tra soggetti dotati di specifica e comprovata esperienza.
art. 7 c.p.a.
La contestazione del decreto ministeriale di nomina, in quanto concernente l’esercizio di un potere amministrativo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo viene sostituito da un successivo atto avente analogo oggetto e funzione, l’impugnazione del primo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che residui un’utilità concreta dall’annullamento.
- La controversia sulla legittimità di una nomina disposta da un’amministrazione nell’esercizio di un potere amministrativo appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche se la nomina si fonda su una proposta o deliberazione di un ente di diritto privato e quest’ultima sia autonomamente contestata sotto profili civilistici.
- I componenti dissenzienti di un organo collegiale sono legittimati a impugnare l’atto di nomina adottato sulla base della deliberazione contestata quando fanno valere un interesse differenziato al corretto esercizio delle prerogative dell’organo di cui fanno parte, pur non essendo aspiranti all’incarico conferito.
- Nelle nomine fiduciarie rimesse a un organo collegiale, l’obbligo di motivazione non richiede una comparazione analitica tra tutti i candidati come nelle procedure concorsuali. È sufficiente che risulti l’esame dei curricula e dei requisiti pertinenti e che la scelta sia espressa secondo il principio maggioritario, salvo che emergano carenze manifeste, valutazioni abnormi o sproporzionate.
- La rinnovazione o convalida di una precedente proposta di nomina da parte dell’organo competente può emendare eventuali vizi della proposta originaria e conservarne gli effetti, quando l’atto successivo sia adottato con modalità idonee e risponda ai principi di economicità e conservazione dell’azione amministrativa.
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