Cassazione Penale, Sentenza n. 47136/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21/03/2023 deducendo la nullità del giudizio di appello per mancata notifica alla parte civile del decreto di citazione avanti il giudice di appello, con conseguente impossibilita' della parte civile di partecipare e di interloquire; in via subordinata censurava l'assoluzione dell'imputato richiamando giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il giudizio d'appello, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato e la revoca delle statuizioni civili, si e' svolto senza la preventiva citazione della parte civile, la quale e' rimasta assente e non messa in condizione di partecipare. Richiamata la giurisprudenza, la Corte ha dichiarato la nullita' rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p. (lett. c) e art. 180 c.p.p.), e, considerata l'eccezione tempestivamente dedotta, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quel giudice anche la liquidazione delle spese di questo grado. L'assoluzione penale nel suo complesso non e' stata riformata dalla Corte di legittimità; l'annullamento riguarda esclusivamente gli effetti civili.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen.
Norma indicata quale delitto per il quale l'imputato era stato giudicato in primo e secondo grado; la Corte non entra nel merito penale dell'accertamento, essendosi limitata ad annullare gli effetti civili per nullita' procedurale.
art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che l'omessa notifica del decreto di citazione avanti il giudice d'appello alla parte civile regolarmente costituita integra la nullita' prevista dalla lettera c) (violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata).
art. 180 cod. proc. pen.
Regime delle nullita' e conseguenze: la nullita di cui all'art. 178, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
art. 622 cod. proc. pen.
Rimessione al giudice civile competente per valore in grado di appello per il nuovo giudizio sugli effetti civili e per la regolamentazione delle spese del presente grado, come disposto dalla Corte.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011 (Pansa, Rv. 252470)
«l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c)... la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello»
La Corte di legittimita' viene richiamata quale principio consolidato: la mancata notifica di atti che consentono alla parte civile di partecipare al giudizio d'appello produce nullita' con effetto annullatorio sugli aspetti civili della sentenza, se l'eccezione e' tempestivamente proposta.
Massime di principio
- La mancata notifica alla parte civile del decreto di citazione per il giudizio d'appello determina una nullita' rilevante che, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili.
- L'eccezione di nullita' per violazione del diritto di partecipazione della parte civile deve essere proposta al primo atto utile (ad es. nel ricorso per cassazione) per non essere irrimediabilmente preclusa.
- L'annullamento disposto per questa nullita' incide solo sugli effetti civili (statuizioni risarcitorie o liquidative): la pronuncia di proscioglimento o assoluzione penale non viene automaticamente riformata dalla Corte di legittimita' quando l'annullamento riguardi solo gli effetti civili.
- In presenza di nullita' formali che ledono il contraddittorio, il giudice di legittimita' rinvia la valutazione e la decisione sugli aspetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide anche sulle spese di grado.
- Per evitare conseguenze di nullita', la pubblica accusa e le parti devono curare la regolare notifica degli atti processuali alle parti civili prima dello svolgimento dell'udienza d'appello.
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