Sentenza del 24/10/2016 n. 8086 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Notifica viziata - Termine impugnazione spirato - Rimessione nei termini - Impugnazione cartella successiva - Ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento successiva, contestando la legittimità della pretesa tributaria. L'amministrazione eccepiva che il termine per impugnare fosse ormai scaduto, poiché l'avviso di liquidazione presupposto non era stato impugnato tempestivamente. Il contribuente ha però dedotto un vizio della notifica dell'avviso, tale da impedirne la piena conoscenza e da giustificare la rimessione nei termini o, comunque, la possibilità di contestare la pretesa in occasione dell'impugnazione della cartella.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l'impugnazione tempestiva della cartella, nonostante la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione presupposto. In presenza di una notifica viziata dell'atto precedente, il contribuente non può essere considerato decaduto dal diritto di difesa per il solo decorso del termine decorrente da una notificazione invalida. La cartella può quindi essere impugnata per contestare la pretesa tributaria e i vizi dell'atto presupposto non validamente notificato.
Norme richiamate
Norme processuali tributarie in materia di impugnazione degli atti e di notificazione
La mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto impedisce, di regola, il decorso effettivo del termine per impugnarlo e consente al contribuente di far valere le proprie contestazioni con l'impugnazione dell'atto successivo, purché questa sia proposta tempestivamente.
Principio della rimessione in termini
La rimessione nei termini può essere riconosciuta quando la decadenza dall'impugnazione è stata determinata da una causa non imputabile al contribuente, quale un vizio della notificazione che abbia impedito la conoscenza legale dell'atto.
Diritto di difesa e giusto processo
L'amministrazione non può fondare la definitività della pretesa su un atto che non sia stato validamente portato a conoscenza del contribuente, poiché ciò comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- Se un atto tributario presupposto non è stato validamente notificato, il termine per impugnarlo può non essere decorso, anche se l'amministrazione sostiene che l'atto sia divenuto definitivo.
- La successiva cartella di pagamento può essere impugnata tempestivamente per contestare anche la pretesa contenuta nell'atto presupposto non validamente notificato.
- Il contribuente deve indicare e dimostrare concretamente il vizio della notificazione; la semplice mancata conoscenza dell'atto non è sempre sufficiente.
- L'impugnazione della cartella deve comunque essere proposta entro il termine previsto dalla legge dalla sua valida notificazione.
- La rimessione nei termini opera in presenza di una causa non imputabile al contribuente e non costituisce una sanatoria generalizzata per chi abbia omesso colpevolmente di impugnare un atto validamente notificato.
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