Cassazione Civile, Ordinanza n. 00729/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata di un precedente giudizio avente ad oggetto l’ottemperanza/esecuzione per ottenere il pagamento di somme dovute. La Corte d’appello aveva emesso decreto monitorio favorevole al richiedente, liquidando anche le spese. Il Ministero proponeva opposizione deducendo, da un lato, la tardività della domanda di equa riparazione perché il dies a quo avrebbe dovuto decorrere dall’ordinanza di assegnazione già satisfattiva, e, dall’altro, la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la parte di durata riferita al giudizio di ottemperanza, che secondo la difesa statale avrebbe dovuto gravare sul Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il richiedente ricorreva per cassazione lamentando la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese, ritenute inferiori ai minimi tariffari applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero, ritenendo fondata l’eccezione di parziale difetto di titolarità passiva del Ministero della Giustizia e censurando la mancata disposizione della rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da evocare in giudizio per la ripartizione del danno da ritardo tra le diverse fasi/processi. Ha rigettato il primo motivo incidentale sulla tardività della domanda, affermando che, quando l’ordinanza di assegnazione non abbia prodotto effettivo soddisfacimento, il termine per la domanda di equa riparazione decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza o, se coesistono rimedi esecutivi e di ottemperanza, dal momento in cui uno di essi si concluda con l’effettiva estinzione dell’obbligazione. L’accoglimento del motivo incidentale ha assorbito il ricorso principale sulle spese. Il decreto è stato dunque cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di merito, rinvio e legittimità.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 89/2001
ricorso ex art. 3, legge n. 89/2001
individua il soggetto passivamente legittimato in base alla natura del procedimento presupposto; se la durata riguarda fasi riferibili a distinti plessi giurisdizionali, può imporsi la chiamata di diverse amministrazioni.
art. 4 l. n. 89/2001
termine di decadenza previsto dall’art. 4 della l. 89/2001
il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase satisfattiva effettiva; se l’ordinanza di assegnazione non ha comportato concreto pagamento, rileva la definizione del giudizio di ottemperanza o dell’ultimo rimedio satisfattivo esperito.
art. 5-ter l. n. 89/2001
opposizione ex art. 5 ter, l.n. 89/2001
l’opposizione al decreto monitorio è il veicolo per contestare sia la tempestività della domanda sia la corretta individuazione del soggetto obbligato.
art. 6, par. 1, CEDU
art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
l’esecuzione della decisione definitiva è parte integrante del processo; il diritto al tribunale sarebbe illusorio se la decisione non fosse eseguita.
art. 91 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ.
richiamato ai fini della censura sulla regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 93 c.p.c.
distratte ex art. 93 c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 2233, comma 2, c.c.
art. 2233, ii comma, cod. civ.
richiamato per sostenere che i compensi professionali non possono essere liquidati sotto i minimi tariffari applicabili.
art. 4 d.m. n. 55/2014
parametri di cui all’art. 4 del D.M. 10 Marzo 2014, n. 55
serve come base per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.
d.m. n. 37/2018
aggiornate al D.M. 37/2018
le riduzioni percentuali dei compensi non possono spingersi oltre i minimi tariffari previsti.
art. 4 l. n. 260/1958
ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958
l’errore nell’indicazione del soggetto pubblico destinatario dell’atto va eccepito tempestivamente dall’Avvocatura dello Stato e comporta la fissazione di un termine per rinnovare la notifica; l’effetto è la rimessione in termini della parte.
art. 530 c.p.c.
ordinanza di assegnazione ... ex art. 530 c.p.c.
l’ordinanza di assegnazione può essere satisfattiva solo se seguita dall’effettiva riscossione del credito.
art. 112 c.p.a.
azione ex art. 112 c.p.a.
il giudizio di ottemperanza può essere esperito per conseguire l’effettivo adempimento quando la fase esecutiva non abbia dato soddisfazione concreta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3
norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 2, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co. 2, n. 3
norma richiamata per il motivo incidentale sulla titolarità passiva.
Massime di principio
- Nel giudizio per equa riparazione, la decorrenza del termine di decadenza va collegata alla definitiva conclusione della fase che abbia realmente soddisfatto il creditore; se l’esecuzione non ha prodotto pagamento effettivo, il termine decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza o dell’ultimo rimedio satisfattivo utilizzato.
- Il giudizio di ottemperanza, quando funzionalmente diretto a conseguire il pagamento di quanto dovuto, è equiparabile alla procedura esecutiva e va considerato unitariamente rispetto al giudizio presupposto ai fini della valutazione della durata ragionevole.
- Se la durata irragionevole riguarda fasi riferibili a differenti amministrazioni o distinti plessi giurisdizionali, il ricorrente deve convenire i soggetti pubblici passivamente legittimati per le rispettive porzioni di durata, e il giudice deve ripartire separatamente l’eventuale indennizzo.
- L’erronea evocazione in giudizio di un’amministrazione dello Stato al posto di un’altra, ove tempestivamente eccepita dall’Avvocatura dello Stato con indicazione del soggetto corretto, impone la rinnovazione della notifica e la rimessione in termini, non potendo la decisione stabilizzarsi senza corretta instaurazione del contraddittorio.
- In tema di spese processuali, la liquidazione va effettuata secondo i parametri forensi applicabili, ma la questione concreta può restare assorbita quando la cassazione intervenga per una ragione processuale preliminare che impone il rinvio.
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