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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03430/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per la mancata tenuta dei documenti di accompagnamento relativi a 332 partite di uva da tavola trasportate presso un'azienda che le trasformava in mosti per succhi. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione, accolta in primo grado e poi riformata in appello. In cassazione dedusse tre censure: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'uva era destinata alla commercializzazione come prodotto ortofrutticolo e non alla produzione di mosti; 2) nullità della sentenza per violazione del giudicato esterno, richiamando plurime decisioni passate in giudicato che avrebbero annullato sanzioni analoghe nei confronti di altri soggetti; 3) falsa applicazione della normativa europea e nazionale invocata, assumendo che l'uva da tavola fosse esclusa dalla disciplina dei prodotti vitivinicoli e dunque dagli obblighi documentali contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato la circostanza decisiva, accertando che l'uva non era stata introdotta per il consumo fresco o la commercializzazione, ma per la trasformazione in mosti per succhi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riprodotto il testo delle decisioni asseritamente passate in giudicato né ne aveva indicato con precisione estremi, oggetto e parti, e non aveva dimostrato l'identità del trasporto. Ha respinto il terzo motivo, affermando che i mosti ottenuti da uve da tavola destinate alla trasformazione rientrano nella disciplina dell'organizzazione comune di mercato vitivinicolo e sono soggetti all'obbligo di documentazione di accompagnamento; la violazione di tale obbligo è sanzionata dalla normativa nazionale richiamata. La Corte ha quindi confermato la sanzione e condannato il ricorrente alle spese, dando atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    Il motivo ex n. 5 è infondato quando il fatto asseritamente omesso risulta comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La censura per violazione di legge e nullità processuale è stata scrutinata sotto il profilo della specificità e dell'effettiva deduzione del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è opponibile solo se specificamente allegato e riprodotto nel ricorso con precisione sufficiente a consentirne la verifica.

  • art. 23 Reg. CE n. 436/2009

    Per i prodotti ricadenti nella disciplina vitivinicola è necessario munirsi dei documenti di accompagnamento prescritti.

  • Reg. CE n. 1234/2007

    Richiamato dal ricorrente come fonte della contestazione, ma ritenuto applicabile alla luce della destinazione del prodotto alla trasformazione in mosti.

  • Reg. CE n. 436/2009

    La disciplina sui documenti di accompagnamento si applica ai prodotti qualificati come vitivinicoli in base alla loro destinazione concreta.

  • D.M. n. 768/1994

    Individua i criteri per la qualificazione dei prodotti vitivinicoli ai fini dell'obbligo documentale.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 260/2000

    Prevede la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi documentali in materia vitivinicola.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è infondato se il fatto risulta comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata, anche con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • L'eccezione di giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il contenuto della decisione passata in giudicato, i suoi estremi e le parti coinvolte, né dimostra l'identità del rapporto o del fatto dedotto.
  • Ai fini della disciplina dei prodotti vitivinicoli, ciò che rileva è la concreta destinazione del prodotto: uve da tavola destinate alla trasformazione in mosti per succhi possono ricadere nella normativa vinicola e nei relativi obblighi di accompagnamento.
  • La violazione degli obblighi documentali previsti per la circolazione di prodotti vitivinicoli comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale di recepimento.
  • Quando il quadro normativo europeo e nazionale risulti univoco, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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