Cassazione Penale, Sentenza n. 21945/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. di Napoli che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra otto sentenze (reati associativi di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e vari omicidi commessi tra il 2009 e il 2013) e aveva rifiutato la rideterminazione della pena. In particolare: a) si chiedeva di riconoscere la continuazione tra il reato di associazione mafiosa e i reati-fine (omicidi e altri delitti), sostenendo che tutti i delitti rientravano nel programma criminoso del clan e che il ricorrente, quale dirigente, ne aveva programmato l'attuazione; b) si chiedeva, in caso di riconoscimento della continuazione, la rideterminazione della pena per la sentenza n. 1778/2018 (ergastolo) in anni 30 di reclusione per effetto della riduzione per rito abbreviato e dell'applicazione corretta delle regole sugli aumenti per i reati satellite, anche alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite (Pizzone, Giampà e altre).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del G.i.p. che aveva ritenuto non provata la programmazione, sin dall'ingresso del ricorrente nell'associazione, degli omicidi e degli altri reati-fine: la finalità generica di controllo del territorio non è di per sé prova di una programmazione unitaria delle singole condotte violente; è necessario dimostrare che i reati successivi fossero stati previsti, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo atto criminoso. La Corte ha richiamato i principi consolidati sulla continuazione e ha osservato che il ricorso non ha indicato con precisione il momento di ingresso nell'associazione né ha dimostrato una pianificazione unitaria degli omicidi (i moventi indicati risultavano diversi e in parte legati a esigenze contingenti). Sul profilo della rideterminazione della pena, la Corte ha ritenuto infondata la censura: l'eventuale errore nel calcolo della pena base non costituisce motivo idoneo in sede esecutiva, salvo illegittimità della pena per specie o quantità o errore macroscopico; inoltre la sentenza impugnata aveva motivato singolarmente gli aumenti per i reati satellite e applicato correttamente le riduzioni previste per il rito abbreviato e l'isolamento diurno come aumento, ridotto per la diminuente di rito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali
Per riconoscere la continuazione serve prova di una pianificazione preventiva, non bastano indici isolati o il mero collegamento temporale/territoriale
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020
È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio
Per la continuità tra associazione mafiosa e reati-fine occorre accertare che i reati-fine fossero già previsti alla data di ingresso del soggetto nell'associazione
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio sulla dovuta motivazione distinta dell'aumento di pena per ciascun reato satellite
Gli aumenti per reati satellite devono essere motivati separatamente; detta motivazione influisce sulla possibilità di rideterminare la pena in sede esecutiva se la sentenza non li ha adeguatamente motivati
Art. 78 cod. pen.
Richiamato nel contesto del limite degli aumenti e della rideterminazione della pena complessiva; il giudice dell'esecuzione deve valutare la compatibilità degli aumenti con i limiti di legge
Art. 72, comma 2, cod. pen.
Applicato nel caso concreto per spiegare come l'aumento per la continuazione e l'isolamento diurno siano stati computati nella pena complessiva
Sez. 5, n. 1258 del 04/06/1992
Per l'accertamento della sussistenza della continuazione non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, giaccheé l'identità del movente è insufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso ... è necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un atto psichico unico
La mera identità del movente o la scelta di uno stile di vita criminoso non bastano: serve atto psichico unitario e programmazione preventiva delle singole violazioni
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
In sede di incidente di esecuzione non si può riconoscere la continuazione sulla base del dubbio: il favor rei non giustifica un accertamento incerto che inciderebbe sulla certezza del giudicato
Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013
In sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico
Il giudice dell'esecuzione non corregge errori di calcolo o valutazioni non macroscopiche sulle aggravanti/recidiva: tali vizi devono essere censurati con i rimedi ordinari
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo atto criminoso; non basta la comune finalità generica (es. controllo del territorio).
- In sede esecutiva il giudice deve compiere una verifica puntuale e motivata degli indici della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, causali, sistematicità), e non può riconoscere la continuazione in presenza di mere congetture.
- La coincidenza del movente o la qualità di capo del soggetto non sono, da sole, sufficienti a dimostrare un disegno criminoso unitario se non emerge una programmazione preventiva delle singole condotte.
- Errori nel calcolo della pena o nella valutazione di precedenti e recidiva non sono normalmente sanabili in sede esecutiva, salvo che la pena irrogata sia illegale per specie o quantità o si tratti di errore macroscopico.
- Gli aumenti per reati satellite devono essere motivati distintamente: se tale motivazione sussiste e il quantum rientra nei limiti di legge, il giudice dell'esecuzione non può rideterminare la pena in termini diversi senza che sussistano vizi rilevabili in esecuzione.
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