Cassazione Penale, Sentenza n. 23550/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione ha basato la rideterminazione della pena, in parte, sull'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 7/03/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra sei delle otto sentenze, ma senza rispettare il criterio del contenimento della pena complessiva entro il triplo della pena irrogata per il reato più grave (art. 81, co. 1 c.p.). Inoltre il ricorrente lamenta che gli aumenti per i reati accertati con le due sentenze residue sono stati determinati in misura eccessiva e privi della dovuta argomentazione.
La decisione
La Corte annulla l'ordinanza impugnata per violazione di legge. Rileva che, avendo il giudice dell'esecuzione riconosciuto la continuazione e individuato correttamente il reato piu' grave (truffa, pena divenuta irrevocabile: 1 anno e 3 mesi e 500 euro di multa), avrebbe dovuto contenere la pena complessiva entro il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.; l'ordinanza impugnata non ha rispettato tale criterio. La Corte dispone l'annullamento senza rinvio e, ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., ridetermina direttamente la pena complessiva in 3 anni e 9 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, motivando inoltre che la pendenza di altro procedimento non preclude la decisione e che non sono state sollevate ulteriori contestazioni rilevanti.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che legittima il ricorso al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena complessiva quando sono intervenute più sentenze; nel caso il procedimento era stato instaurato ai sensi di tale articolo.
art. 81, primo comma, cod. pen.
Principio moderatore della continuazione: la pena complessiva deve essere contenuta entro il limite massimo del triplo della pena irrogata per il reato più grave; la violazione di questo limite determina l'illegittimità del provvedimento che non lo rispetti.
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di decidere la questione con rideterminazione diretta della pena quando la correzione si risolve in una operazione meramente aritmetica e agevole, senza necessità di rinvio.
Massime di principio
- Se viene riconosciuta la continuazione tra più reati, il giudice deve sempre verificare e applicare il limite moderatore previsto dall'art. 81 c.p., ossia contenere la pena complessiva entro il triplo della pena per il reato più grave.
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ai sensi dell'art. 671 c.p.p., deve fornire il relativo corredo argomentativo per gli incrementi applicati ai reati satellite; l'assenza di motivazione può determinare l'illegittimità dell'ordinanza.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione richiesta è una mera operazione aritmetica (art. 620, lett. I) c.p.p.).
- La pendenza di altri procedimenti con oggetto parzialmente coincidente non impedisce alla Corte di cassazione di decidere, purché non si sia formato il giudicato; l'assenza di questioni aggiuntive sollevate dal ricorrente agevola la decisione autonoma della Corte.
- Se la decisione che riconosce la continuazione è impugnata per non aver rispettato il limite del triplo, il vizio può essere censurato anche negli atti successivi che si fondano su tale riconoscimento.
- Nel ricorso per cassazione è efficace formulare censure chiare e ristrette: se il ricorrente non contesta specificamente certi aspetti della commisurazione, la Corte può limitarsi a correggere il vizio principale che determina l'illegittimità.
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