Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che, su appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduce violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità: secondo la difesa il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente lo stato di incensuratezza dell'imputato, il fatto che fosse stato quasi un anno agli arresti domiciliari senza rilievi e che il presunto collegamento con i circuiti criminali locali sarebbe solo ipotetico e non concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari abbia correttamente applicato il principio secondo cui gli arresti domiciliari risultano inadeguati rispetto alle esigenze di prevenzione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.) quando, sulla base di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici, si possa ritenere il rischio di sottrazione alle prescrizioni. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza di tale rischio alla luce della gravità del reato (narcotraffico con quantitativo rilevante: 16 kg di hashish e ulteriore cocaina) e del ritrovamento della droga all'interno dell'abitazione nascosta in apposito vano, elementi che indicano collegamenti con ambienti criminali dediti alla commercializzazione professionale di stupefacenti. La Corte ha anche ritenuto irrilevante il periodo precedente di arresti domiciliari senza violazioni, considerato che i controlli su tale misura possono essere discontinui e saltuari. Per queste ragioni la Corte non ha accolto le doglianze difensive, ritenendole tentativi di rivalutazione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Consente al Pubblico Ministero di proporre appello avverso provvedimenti cautelari: il Tribunale di Bari ha agito in accoglimento dell'appello del PM.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti; la gravità del reato (narcotraffico con ingenti quantitativi) è stata valorizzata come elemento per la misura cautelare più grave.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (tra cui la prevenzione): la Corte conferma che, ai fini della scelta della misura, va compiuto un giudizio prognostico basato su elementi specifici relativi al fatto e alla personalità dell'indagato; in particolare la lett. c) riguarda il pericolo di fuga o di inosservanza delle prescrizioni.
art. 275 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Bari fosse congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- La sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere può essere giustificata quando, sulla base di elementi concreti e specifici (es. ingenti quantitativi di droga, occultamento in abitazione, collegamenti con circuiti criminali), si prospetta un serio rischio che l'indagato eluda le prescrizioni della misura domiciliare o prosegua nell'attività delittuosa.
- Il semplice fatto che l'imputato sia incensurato o abbia osservato senza rilievi la misura degli arresti domiciliari per un certo periodo non impedisce automaticamente l'aggravamento della misura se altri elementi indicano insufficiente efficacia della sorveglianza (es. controlli discontinui) o pericolo concreto.
- In sede di legittimità (Corte di Cassazione) non è consentita una rivalutazione alternativa delle emergenze probatorie: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione manifesti, non una diversa valutazione dei fatti.
- La motivazione del giudice dell'appello cautelare deve essere completa e specifica: deve collegare le esigenze cautelari agli elementi fattuali (natura del reato, quantità di sostanza, modalità di occultamento, collegamenti) per giustificare l'aggravamento della misura.
- Il Pubblico Ministero può impugnare i provvedimenti mitigatori delle misure cautelari e ottenere, se sussistono elementi, l'aggravamento della misura ai sensi dell'art. 310 c.p.p.
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