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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6597/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a ipotesi di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Il ricorrente deduceva: cessazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, avendo trascorso tempo tra i fatti e l'applicazione della misura; incompatibilità della misura con l'attività lavorativa di grafico pubblicitario caratterizzata da frequenti viaggi; mancata spiegazione della concretezza del pericolo di recidiva e del criterio di scelta della misura, definita dal ricorrente come di tipo custodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non fossero correlati alle ragioni del provvedimento impugnato e fossero in larga parte generici e apodittici. Il tribunale del riesame aveva correttamente richiamato gli elementi indiziari (contestazione di detenzione ai fini di spaccio, contatti con ambienti di narcotraffico, acquisto di significativo quantitativo di droga) e aveva motivato che il mero decorso del tempo non integra motivo di revoca/sostituzione della misura se non accompagnato da fatti sopravvenuti che incidano sulle esigenze cautelari; inoltre la puntuale osservanza delle prescrizioni non costituisce di per sé elemento novativo. Per queste ragioni la censura è stata ritenuta generica e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato dalla Corte come riferimento processuale sulle ipotesi di impugnazione e sulla necessità di correlazione tra le ragioni del gravame e la decisione impugnata; la Corte osserva che il motivo deve essere determinato e collegato alle ragioni del provvedimento impugnato.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiesto in rapporto ai vizi di legge processuale dedotti; la sentenza segnala che i profili dedotti risultano generici e non concretamente correlati alle motivazioni del tribunale.

  • art. 292 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato per spiegare che il "tempo silente" dalla commissione del reato va valutato dal giudice che applica la misura cautelare originaria; non è sufficiente da solo per la revoca/sostituzione.

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato per delineare che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura e solo fatti sopravvenuti possono qualificarsi come causa di attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'attribuzione delle spese e degli oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; in base a questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa o meno nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa.

Massime di principio

  • La mera decorrenza del tempo tra il fatto e l'istanza di revoca/sostituzione non è di per sé sufficiente: è necessario dimostrare fatti sopravvenuti che incidano sulle esigenze cautelari originarie.
  • La semplice osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare non costituisce elemento novativo rilevante per revocare o attenuare la misura, essendo obbligatoria; occorrono elementi oggettivi e nuovi.
  • Le doglianze generiche e apodittiche (soprattutto riguardo a incompatibilità con il lavoro) sono inammissibili: il ricorrente deve fornire una puntuale e concreta contestazione delle ragioni motivate dal giudice che ha disposto o confermato la misura.
  • In cassazione è necessario che i motivi siano determinati e strettamente correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; l'assenza di tale correlazione comporta l'inammissibilità.
  • Quando si contesta la scelta della misura cautelare, è fondamentale confrontarsi con il quadro indiziario e le specifiche esigenze cautelari motivate dal giudice (ad es. gravità del quadro indiziario, contatti con ambienti criminali, quantità di stupefacente), fornendo elementi concreti che smentiscano o attenuino tali esigenze.

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