Circolare n. 54 del 28/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni IVA verso operatori black list, eventuali errori di compilazione commessi nella prima applicazione non saranno sanzionati, in presenza di obiettive condizioni di incertezza. La non applicazione delle sanzioni riguarda specifici periodi del 2010, a condizione che i contribuenti inviino una comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011.
Chiarimenti sulle violazioni nella prima applicazione della comunicazione black list IVA
Comunicazione black list IVA: chiarimenti sulla prima applicazione e sulle violazioni sanabili
La circolare interviene sull’obbligo, introdotto dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, per i soggetti passivi IVA di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Il documento chiarisce il trattamento delle eventuali irregolarità commesse nella fase iniziale di applicazione del nuovo adempimento, stabilendo un regime di non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza, purché venga effettuata la regolarizzazione entro un termine definito.
Quadro normativo dell’obbligo
L’obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sia effettuate sia ricevute, registrate o soggette a registrazione, poste in essere con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list individuati dai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Le operazioni devono essere comunicate mediante un apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 e trasmesse per via telematica.
Modalità applicative e provvedimenti attuativi
La disciplina attuativa è stata definita dal D.M. 30 marzo 2010, che ha stabilito modalità e termini per le comunicazioni relative alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Il successivo D.M. 5 agosto 2010 ha ulteriormente precisato l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo, con riferimento a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti, in base alla delega contenuta nel decreto-legge. Lo stesso decreto ha inoltre differito al 2 novembre 2010 il termine per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai mesi di luglio e agosto.
Chiarimenti già forniti agli operatori
La circolare richiama inoltre la precedente circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, con la quale erano stati forniti ulteriori chiarimenti operativi per consentire agli operatori di adempiere correttamente all’obbligo di comunicazione.
Errori nella prima applicazione e non applicazione delle sanzioni
Tenuto conto della novità dell’adempimento e delle difficoltà connesse all’individuazione dei dati da comunicare, l’Amministrazione riconosce che nella prima applicazione possano verificarsi errori nella compilazione del modello. In tali casi, sussistendo obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non verranno irrogate sanzioni in sede di controllo per:
- i modelli relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i contribuenti con periodicità trimestrale;
- i modelli relativi ai mesi da luglio a novembre 2010, per i contribuenti con periodicità mensile.
Condizione per beneficiare della non sanzionabilità
Il beneficio è subordinato alla regolarizzazione delle violazioni mediante l’invio, entro il 31 gennaio 2011, di modelli di comunicazione integrativa. Solo in presenza di tale adempimento correttivo la circolare esclude l’applicazione delle sanzioni per gli errori commessi nella fase iniziale.
Vigilanza sull’applicazione delle istruzioni
La circolare conclude prevedendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni impartite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Oggetto dell’adempimento black list
L’art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) individuati dai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.
Modalità e termini della comunicazione
Le operazioni devono essere indicate in un apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, da trasmettere telematicamente. Il D.M. 30 marzo 2010 ha fissato modalità e termini della comunicazione per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Successivamente il D.M. 5 agosto 2010 ha definito l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo per specifici settori e tipologie di soggetti e ha differito al 2 novembre 2010 i termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai mesi di luglio e agosto.
Chiarimenti già forniti con precedente circolare
La circolare richiama la precedente circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, con la quale erano già stati forniti chiarimenti per consentire agli operatori di adempiere correttamente all’obbligo di comunicazione.
Prima applicazione e regime sanzionatorio
Considerato il carattere innovativo dell’adempimento e le difficoltà operative nell’individuazione dei dati rilevanti, l’Amministrazione ritiene ragionevole che nella prima applicazione possano verificarsi errori nella compilazione del modello. In presenza di obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non saranno applicate sanzioni in sede di controllo per eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010 per i soggetti trimestrali e ai mesi da luglio a novembre 2010 per i soggetti mensili.
Ravvedimento tramite comunicazione integrativa
La mancata applicazione delle sanzioni è subordinata alla regolarizzazione delle eventuali violazioni mediante l’invio, entro il 31 gennaio 2011, dei modelli di comunicazione integrativa.
Vigilanza degli uffici periferici
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi contenuti nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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