Circolare n. 52 del 8/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce agli uffici le istruzioni per controllare se il contribuente possa opporre gli effetti preclusivi ed estintivi connessi alle operazioni di emersione ex art. 13-bis del D.L. n. 78/2009. Vengono indicati i documenti da acquisire, le verifiche sulla residenza fiscale, sulla effettiva detenzione estera delle attività, sulla reale esecuzione del rimpatrio o della regolarizzazione e sull’assenza di cause ostative già esistenti alla data di presentazione della dichiarazione riservata. Sono inoltre richiamati i profili sanzionatori in caso di false attestazioni e gli adempimenti interni di registrazione dei controlli.
Verifica dei presupposti per beneficiare dello scudo fiscale sulle attività detenute all'estero
Verifica della sussistenza dei presupposti per l'accesso alle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero
La circolare detta istruzioni operative agli uffici per verificare se il contribuente possa opporre gli effetti preclusivi ed estintivi connessi alle operazioni di emersione previste dall'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009. Il controllo deve concentrarsi sia sui presupposti sostanziali dell'emersione sia sull'assenza di cause ostative già esistenti alla data della dichiarazione riservata.
Quadro normativo e effetti dell'imposta straordinaria
L'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009, ha introdotto un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Il pagamento dell'imposta produce effetti rilevanti: preclude accertamenti tributari e contributivi, estingue sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e comporta l'esclusione della punibilità per una serie di reati tributari e connessi, quando commessi per eseguire, occultare o conseguire il profitto dei reati tributari e riferiti alla medesima situazione fiscale.
Il contribuente può opporre tali effetti in sede di accesso, ispezione o verifica, oppure entro trenta giorni dalla formale conoscenza di un avviso di accertamento, di rettifica o di un atto di contestazione, compresi inviti, questionari e richieste ex art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. In presenza dell'opposizione, l'ufficio deve svolgere verifiche puntuali secondo le istruzioni contenute nella circolare.
Acquisizione della dichiarazione riservata e riscontro documentale
La prima attività consiste nell'acquisire copia della dichiarazione riservata, sottoscritta dall'intermediario depositario o incaricato della regolarizzazione, e unirla agli atti. L'autenticità della dichiarazione deve essere verificata chiedendo formalmente all'intermediario che l'ha ricevuta di trasmettere copia dell'esemplare in suo possesso e di fornire:
- la data di conferimento dell'incarico da parte del contribuente;
- la data e gli estremi del versamento dell'imposta straordinaria;
- la data e le modalità di presa in carico delle attività indicate nella dichiarazione riservata.
Verifica dell'esistenza del presupposto impositivo
Gli effetti preclusivi ed estintivi dipendono dall'effettiva sussistenza del presupposto impositivo: attività finanziarie o patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato non oltre il 31 dicembre 2008 e non dichiarate secondo gli obblighi del D.L. n. 167/1990, oppure attività regolarizzate nei Paesi ammessi dalla disciplina.
La circolare sottolinea che l'assenza anche di uno solo degli elementi richiesti comporta la non operatività dei benefici. Per questo la verifica deve essere approfondita e calibrata sul rischio di abuso.
Residenza fiscale in Italia
Un elemento preliminare da controllare è la residenza fiscale in Italia del contribuente nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, cioè nel 2009 o nel 2010, a seconda dei casi. I destinatari della disciplina sono infatti i soggetti rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
La verifica va svolta sulla base delle informazioni anagrafiche presenti in A.T.; se emerge una residenza estera o l'iscrizione all'AIRE, occorre richiedere chiarimenti al Comune di ultima residenza e documentazione al contribuente. Per i soggetti emigrati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999, l'attestazione nella dichiarazione riservata del proprio status di residente in Italia equivale alla rinuncia alla prova contraria prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.
Effettiva detenzione all'estero delle attività dichiarate
La circolare impone di riscontrare che le attività siano state realmente detenute all'estero entro il 31 dicembre 2008. A tal fine il contribuente deve fornire elementi specifici per le diverse tipologie di attività indicate nel quadro A della dichiarazione riservata:
- per il denaro, lo Stato estero e le modalità di detenzione;
- per le altre attività finanziarie, la tipologia e lo Stato estero di detenzione;
- per gli altri investimenti di natura non finanziaria, la tipologia e lo Stato estero;
- per i beni immobili e i diritti immobiliari, la natura dei beni e lo Stato estero di detenzione.
Deve inoltre confermare che tali attività non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d'imposta oggetto di controllo, perché in tal caso non sarebbero riferibili agli imponibili del periodo accertato e il rimpatrio non potrebbe produrre effetti premiali.
Se il contribuente non collabora, gli uffici devono acquisire i documenti dal intermediario in caso di regolarizzazione oppure chiedere all'intermediario informazioni sulle attività prese in carico e sulla loro provenienza in caso di rimpatrio. Ove necessario, possono essere attivati strumenti di collaborazione internazionale.
Regolarizzazione e documentazione estera
Nel caso di regolarizzazione, soprattutto per attività finanziarie, la circolare richiama la necessità di certificazioni o documenti analoghi rilasciati dall'intermediario estero, con data ragionevolmente ravvicinata alla dichiarazione, idonei a dimostrare che le attività erano effettivamente depositate o costituite presso tale intermediario. La responsabilità della veridicità e della provenienza della documentazione grava sul contribuente e su chi l'ha rilasciata, anche sul piano penale.
La circolare richiama inoltre il reato di falso in scrittura privata ex art. 485 c.p. e precisa che chi attesta falsamente nella dichiarazione riservata la detenzione estera del denaro o delle attività rimpatriate al 31 dicembre 2008 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Effettività del rimpatrio e della regolarizzazione
L'altro presupposto essenziale è la reale esecuzione del rimpatrio o della regolarizzazione. Il rimpatrio può essere:
- fisico, con rientro materiale in Italia delle attività;
- giuridico, con formale assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione da parte dell'intermediario italiano senza trasferimento materiale.
La circolare evidenzia che il rimpatrio giuridico presenta maggiori profili di rischio, in particolare quando riguarda denaro contante o proviene da Paesi black list. In tali casi è opportuno acquisire documentazione aggiuntiva, ad esempio la dichiarazione di trasporto al seguito, per verificare le modalità di detenzione precedente al rimpatrio e la successiva presa in carico da parte dell'intermediario italiano.
Viene anche osservato che alcuni intermediari, in base alla loro ordinaria operatività, possono costituire un ulteriore indice di rischio se risultano coinvolti in un numero rilevante di rimpatri rispetto alla loro struttura abituale.
Le considerazioni valgono, in linea generale, anche per le regolarizzazioni, che la circolare qualifica come una quota limitata delle operazioni di emersione e in genere meno rischiosa, ma comunque da valutare con attenzione in presenza di profili di anomalia.
Cause ostative agli effetti preclusivi ed estintivi
Dopo le verifiche sui presupposti, l'ufficio deve accertare se alla data di presentazione della dichiarazione riservata ricorressero cause ostative. In particolare, gli effetti dell'emersione non operano se:
- era già stata constatata la violazione degli obblighi dichiarativi relativi alla detenzione o movimentazione di attività estere;
- erano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo, della cui esistenza il contribuente avesse formale conoscenza.
Sono compresi tra gli atti ostativi anche inviti, questionari e richieste notificati validamente prima del perfezionamento dell'emersione. L'ufficio deve quindi consultare i dati a sistema per verificare se esistessero attività istruttorie pendenti riferibili a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili dal 2008 e, in caso di evidenze, chiedere conferma agli uffici o ai reparti della Guardia di Finanza procedenti sulla formale conoscenza da parte del contribuente.
Casi particolari: comunione, eredi e interposizione
La circolare affronta anche alcune fattispecie particolari. Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti dei soggetti che detengono attività all'estero in comunione con altri, se solo questi ultimi hanno effettuato l'emersione. Se la dichiarazione è presentata dagli eredi, la preclusione riguarda i redditi del de cuius per i quali gli eredi sono solidalmente obbligati, ma non le attività estere da essi detenute in proprio in violazione degli obblighi di legge.
Nel caso di attività detenute tramite soggetti interposti, il contribuente deve fornire tutti gli elementi utili a ricostruire il collegamento univoco con le attività oggetto di emersione. Il richiamo riguarda anche i trust fittizi, nei quali gli effetti della dichiarazione presentata dal trustee possono essere invocati dal settlor o dal beneficiario.
Limiti oggettivi della preclusione e collegamento con gli imponibili
La preclusione ex art. 14 del D.L. n. 350/2001 opera limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio. Tuttavia, la circolare, richiamando la precedente prassi, precisa che la preclusione può riguardare anche tributi diversi dalle imposte sui redditi, purché gli imponibili siano riferibili alle attività emerse.
L'effetto premiale può operare anche senza prova diretta del nesso, quando sia possibile ricondurre gli imponibili accertati alle attività costituite all'estero sulla base di un ragionamento logico-inferenziale. Viene portato l'esempio di un immobile acquistato e pagato nel 2006: maggiori imponibili accertabili per il 2007 non potrebbero aver finanziato l'acquisto, ma potrebbero aver sostenuto eventuali lavori di ristrutturazione; in tal caso, se la ristrutturazione è accertata, gli effetti preclusivi possono comunque essere riconosciuti.
Adempimenti interni e aggiornamento dei sistemi
Per consentire la tracciatura dei casi in cui il contribuente oppone gli effetti preclusivi, l'Agenzia sta adeguando le procedure informatiche di supporto alle verifiche, in particolare il sistema MUV. L'implementazione sarebbe stata completata entro il successivo mese di novembre.
Gli uffici, nel frattempo, devono continuare a rilevare normalmente gli esiti dei controlli e integrare i dati relativi all'opposizione appena disponibile la nuova applicazione. I dati da inserire, distinti per anno d'imposta, comprendono:
- la validità delle operazioni di emersione;
- l'importo delle attività oggetto di emersione;
- l'importo degli imponibili riconducibili alle attività emerse, distinti per settore impositivo, con specificazione per l'IVA dell'imposta o maggiore imposta evasa.
Eventuali difficoltà applicative e i casi di particolare rilevanza devono essere segnalati alla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, con conoscenza della Direzione Regionale competente.
Punti principali
Finalità della circolare e effetti dell'emersione
La circolare chiarisce come l'Amministrazione debba verificare i presupposti per riconoscere gli effetti preclusivi e estintivi dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali emerse. Il pagamento dell'imposta può bloccare accertamenti tributari e contributivi, estinguere sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e escludere la punibilità per specifici reati tributari, falsi documentali e societari, purché ricorrano i presupposti di legge.
Acquisizione della dichiarazione riservata e riscontro presso l'intermediario
Quando il contribuente oppone lo scudo fiscale, l'ufficio deve acquisire copia della dichiarazione riservata sottoscritta dall'intermediario e verificarne l'autenticità. A tal fine va richiesta all'intermediario, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, copia dell'esemplare in suo possesso e informazioni sulla data di conferimento dell'incarico, sul versamento dell'imposta straordinaria e sulle modalità di presa in carico delle attività.
Verifica del presupposto impositivo
Gli effetti premiali si producono solo se le attività erano effettivamente detenute all'estero entro il 31 dicembre 2008 e non erano stati assolti gli obblighi dichiarativi del D.L. n. 167/1990, oppure se si tratta di attività regolarizzate in Stati UE/SEE con scambio di informazioni o in Paesi OCSE ammessi. L'assenza anche di uno solo degli elementi necessari comporta la non operatività dei benefici.
Controllo della residenza fiscale in Italia
Va verificato che il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata. La verifica si basa sulle risultanze anagrafiche e, se emergono elementi di residenza estera o iscrizione AIRE, richiede ulteriori riscontri presso il Comune di ultima residenza e documentazione del contribuente. Per i soggetti emigrati in Paesi della black list, l'attestazione nella dichiarazione riservata del proprio status di residente in Italia equivale a rinuncia alla prova contraria.
Verifica dell'effettiva detenzione estera delle attività
Gli uffici devono acquisire elementi idonei a dimostrare che le attività erano effettivamente detenute fuori dall'Italia al 31 dicembre 2008. La circolare dettaglia le informazioni da richiedere per denaro, altre attività finanziarie, investimenti non finanziari e immobili/diritti immobiliari, nonché la conferma che le attività non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d'imposta oggetto di controllo. In caso di mancata collaborazione del contribuente, si ricorre all'intermediario e, se necessario, a strumenti di cooperazione internazionale.
Rischi specifici e documentazione nelle regolarizzazioni
Per le regolarizzazioni di attività finanziarie occorre spesso acquisire certificazioni o documenti analoghi rilasciati da intermediari esteri, idonei a provare che le attività erano davvero depositate all'estero. La circolare richiama la responsabilità del contribuente e del soggetto certificante per la veridicità dei documenti e segnala le conseguenze penali in caso di false attestazioni, incluso il richiamo all'art. 485 c.p. e alla pena prevista per chi dichiara falsamente la detenzione estera al 31 dicembre 2008.
Verifica della effettività del rimpatrio o della regolarizzazione
L'ufficio deve controllare se il rimpatrio sia stato fisico, con rientro materiale in Italia, o giuridico, con formale assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione da parte dell'intermediario italiano. La circolare evidenzia i maggiori profili di rischio del rimpatrio giuridico, soprattutto per denaro e per operazioni da Paesi black list, e suggerisce ulteriori riscontri documentali sulle modalità di detenzione e sulla successiva presa in carico delle attività.
Cause ostative agli effetti preclusivi ed estintivi
Non producono effetti premiali le operazioni di emersione se, alla data della dichiarazione riservata, erano già state constatate violazioni dichiarative o erano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente avesse formale conoscenza. Vanno considerati anche gli inviti, questionari e richieste notificati validamente prima del perfezionamento dell'emersione, e ogni evidenza pendente riferibile ai periodi d'imposta ancora accertabili dal 2008.
Casi particolari: comunione, eredi e soggetti interposti
Gli effetti della dichiarazione riservata non si estendono automaticamente ai comproprietari che non abbiano presentato l'emersione. Se la dichiarazione è presentata dagli eredi, la preclusione riguarda i redditi del de cuius per i quali essi sono solidalmente obbligati, non le attività estere detenute in proprio. In presenza di soggetti interposti, l'ufficio deve ricostruire il collegamento univoco tra contribuente e attività emerse, anche con riferimento a trust fittizi.
Limiti oggettivi della preclusione e valutazione del collegamento con gli imponibili
La preclusione opera solo per gli imponibili rappresentati dalle somme o attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio, ma può riguardare anche tributi diversi dalle imposte sui redditi, se gli imponibili sono riferibili alle attività emerse. La circolare precisa che l'effetto può operare anche in via logico-inferenziale, quando gli imponibili accertati siano premessa probabile della costituzione delle attività, come nel caso di ristrutturazioni immobiliari finanziate con redditi occultati.
Adempimenti interni e aggiornamento delle procedure
Per tracciare i casi in cui il contribuente oppone gli effetti preclusivi, sono in corso adeguamenti delle procedure informatiche di supporto alle verifiche (MUV), con conclusione prevista entro novembre. Gli uffici devono registrare la validità delle operazioni di emersione, l'importo delle attività emerse e gli imponibili riconducibili alle attività stesse, distinti per settore impositivo. Eventuali criticità applicative o casi rilevanti devono essere segnalati alla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, informando la Direzione Regionale competente.
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