Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La società istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 32926/2025, deducendo che la Corte avrebbe omesso di statuire sulle spese con riferimento a un controricorso della società nei confronti di alcuni lavoratori difesi da altri avvocati. L'istante ha sostenuto che il controricorso era stato notificato e depositato telematicamente nel 2022, ma che la cancelleria non ne aveva reso visibile il deposito per mancata visualizzazione/accettazione e per mancata trasmissione della cd. "quarta PEC"; ha quindi chiesto di correggere l'ordinanza assumendo che la mancata liquidazione delle spese derivasse da un mero errore materiale. La Corte ha invece rilevato che, al momento della decisione, quel secondo controricorso non risultava ritualmente depositato perché, in assenza della quarta PEC, l'effetto del deposito non si era consolidato; ha aggiunto che il difensore avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per reiterare il deposito o chiedere rimessione in termini, senza attendere la pubblicazione dell'ordinanza. Inoltre ha escluso che vi fosse errore materiale correggibile, poiché dalla motivazione dell'ordinanza risultava chiaramente la volontà di non porre le spese a carico della parte contro la quale non era stata espletata rituale attività difensiva.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che non ricorrevano i presupposti del procedimento ex art. 287 c.p.c., perché non vi era discrasia tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, ma una scelta deliberata della precedente ordinanza di non liquidare le spese nei confronti della parte rispetto alla quale il controricorso non risultava ritualmente depositato. Ha inoltre osservato che, in difetto di rituale deposito telematico consolidato dalla quarta PEC, il difensore avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente e non poteva invocare, a distanza di tempo, una svista percettiva del Collegio. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per eliminare una discrepanza tra volontà del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione può essere chiesto anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, ma solo nei limiti propri dell'errore materiale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Viene richiamato per il rinvio alla giurisprudenza di legittimità sul deposito telematico e sulla necessità del consolidamento dell'effetto del deposito.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile solo quando il testo del provvedimento manifesti una divergenza tra ciò che il giudice ha inteso decidere e ciò che ha formalmente scritto; non può essere usato per rimettere in discussione una decisione consapevole o per sanare un vizio della formazione della volontà giudiziale.
- Nel processo telematico, il deposito si considera consolidato solo con l'esito positivo dell'intervento di accettazione della cancelleria; in mancanza della cd. quarta PEC, l'anticipata ricevuta di consegna non basta a perfezionare il deposito nei confronti del giudice e delle parti.
- Se un deposito telematico non si è consolidato, la parte interessata deve attivarsi tempestivamente per reiterare il deposito o chiedere rimessione in termini; non può attendere la decisione e poi invocare un errore materiale della Corte.
- La mancata liquidazione delle spese nel dispositivo è correggibile solo quando dalla motivazione emerga in modo inequivoco la volontà di porle a carico della parte soccombente; se invece la motivazione mostra la scelta di non liquidarle per difetto di rituale attività difensiva, non vi è errore materiale emendabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23546/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23752/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23750/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23749/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23697/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23678/2026 del 21/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →