Cassazione Civile, Ordinanza n. 23697/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una socia di cooperativa di autotrasporto e la cooperativa medesima, rapporto che la ricorrente assumeva essere, nella sostanza, un lavoro subordinato a tempo indeterminato nonostante la formale veste societaria. La lavoratrice deduceva di avere svolto continuativamente attività di trasporto per la cooperativa, di essere stata progressivamente privata di incarichi, di avere subito condotte vessatorie e di essere stata esclusa dalla compagine sociale con delibera comunicata nel marzo 2015 per asserite esposizioni debitorie ritenute ingiustificate. In primo grado il Tribunale, dopo una complessa questione di competenza, dichiarava inammissibile l'impugnazione della delibera di esclusione, rigettava la domanda di accertamento della subordinazione e quella risarcitoria. La Corte d'appello confermava integralmente. Con il ricorso per cassazione la ricorrente articolava più censure: 1) violazione delle norme sulla dichiarazione recettizia e sull'impugnazione dell'esclusione del socio, sostenendo che il termine per l'opposizione non potesse decorrere dall'avviso di giacenza, ma solo dall'effettiva consegna del plico, e che la comunicazione non fosse integrale; 2) omesso esame del fatto decisivo della data di effettiva conoscenza della delibera, che la ricorrente collocava all'11 marzo 2015; 3) violazione delle norme sulla qualificazione del rapporto e sulla simulazione, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la subordinazione nonostante gli indici fattuali invocati; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla subordinazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo per la mancata ammissione delle prove orali; 6) violazione del diritto di difesa e delle norme processuali per la ritenuta genericità delle prove testimoniali. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha affermato che la comunicazione era stata anticipata via PEC e poi inviata per raccomandata con contenuto già noto alla destinataria; in base all'art. 1335 c.c. la dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di averne notizia, prova non offerta. Ha inoltre evidenziato che, in presenza di doppia conforme, il ricorso non si confrontava con la ricostruzione fattuale della Corte d'appello e risultava aspecifico. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità e perché mirava a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione, in un contesto in cui i giudici di merito avevano accertato la genuinità del rapporto consortile, l'autonomia organizzativa ed economica della ricorrente, l'assenza di una disponibilità continuativa 24 ore su 24 e il fatto che la prestazione fosse remunerata tramite fatturazione diretta alla cooperativa. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove e non a denunciare un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre, in caso di doppia conforme, occorreva evidenziare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado, cosa non avvenuta. Il sesto motivo è stato rigettato perché il giudizio di genericità e irrilevanza della prova testimoniale è valutazione di merito insindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente corretta. La ricorrente ha quindi visto respinto il ricorso, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la tardività dell'impugnazione della delibera di esclusione, ritenendo operante la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie ex art. 1335 c.c. sulla base della comunicazione già ricevuta via PEC e della raccomandata giunta all'indirizzo della destinataria, senza prova dell'incolpevole mancata conoscenza. Ha inoltre confermato l'impostazione dei giudici di merito sull'assenza di subordinazione del rapporto, valorizzando la disciplina consortile/statutaria, l'autonomia organizzativa ed economica della prestazione e la fatturazione diretta alla cooperativa. Le censure sul vizio di motivazione e sulla mancata ammissione delle prove sono state dichiarate inammissibili o infondate perché miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
la dichiarazione diretta a persona determinata si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di averne notizia; il principio si applica a tutte le dichiarazioni recettizie, anche trasmesse per posta.
art. 2533 c.c.
richiamato come norma sull'esclusione del socio cooperatore e sulla relativa impugnazione; nel caso concreto il termine è stato fatto decorrere dalla conoscenza della comunicazione della delibera secondo le regole delle dichiarazioni recettizie.
art. 1324 c.c.
richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, senza autonoma specifica statuizione della Corte.
art. 1334 c.c.
richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, in tema di efficacia delle dichiarazioni dirette a persona determinata.
art. 1418, secondo comma, c.c.
richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, senza autonoma applicazione decisoria nel testo.
art. 1346 c.c.
richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, senza specifica applicazione decisoria nel testo.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla tempestività dell'impugnazione e del diritto di difesa; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
L. n. 142 del 2001
richiamata nel terzo motivo in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa.
art. 1362 c.c.
richiamato nel terzo motivo per contestare l'interpretazione del rapporto e dello statuto, senza accoglimento.
art. 2094 c.c.
richiamato per sostenere la natura subordinata del rapporto; la Corte ha escluso che gli elementi fattuali dedotti fossero sufficienti a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 2602 c.c.
richiamato in relazione al contratto di consorzio; la Corte ha ritenuto genuino il rapporto consortile accertato dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme invocate sulla ripartizione dell'onere probatorio, senza specifica violazione ritenuta.
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate contro la decisione di merito e la mancata ammissione di prove; la censura è stata respinta.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 177 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo insieme ad altre norme processuali sulla prova testimoniale.
art. 187 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo insieme ad altre norme processuali sulla prova testimoniale.
art. 188 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo insieme ad altre norme processuali sulla prova testimoniale.
art. 189 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo insieme ad altre norme processuali sulla prova testimoniale.
art. 244 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di prova testimoniale.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata dalla ricorrente.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per il deposito della motivazione nei termini previsti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma del ricorso per cassazione per le censure di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omissione di singoli elementi istruttori; in presenza di doppia conforme il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le rationes.
art. 366 c.p.c.
la censura è stata reputata non sufficientemente specifica e non correttamente correlata alla motivazione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie opera quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario; il destinatario può superarla solo provando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
- La regola dell'art. 1335 c.c. si applica non solo alla formazione del contratto, ma a tutte le dichiarazioni dirette a persona determinata, anche se trasmesse tramite servizio postale.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che invoca il vizio motivazionale deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e indicare specificamente le divergenze tra le rispettive rationes decidendi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o la mera richiesta di una diversa lettura delle prove.
- La qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato richiede un accertamento in fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione degli indici fattuali se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta.
- Il giudizio di genericità o irrilevanza della prova testimoniale è valutazione di merito insindacabile in cassazione, salvo violazione di legge o manifesta illogicità.
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