Cassazione Civile, Ordinanza n. 23749/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro prestato in un cantiere edilizio nel quale l'opera era organizzata attraverso una catena di appalto e subappalto. Il lavoratore sosteneva che il rapporto fosse in realtà alle dipendenze della società appaltatrice principale, deducendo una interposizione fittizia di manodopera e la non genuinità dell'appalto/subappalto. In primo grado e in appello la domanda è stata rigettata quanto alla pretesa di un rapporto con la committente/appaltatrice principale, mentre è stata accertata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla subappaltatrice per cessazione dei lavori, con applicazione della tutela indennitaria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al datore di lavoro dimostrare la genuinità dell'appalto; 2) violazione degli artt. 116 e 416 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato le sue allegazioni e la prova testimoniale circa le direttive impartite dal capocantiere della committente e l'assenza di referenti della subappaltatrice; 3) omessa o apparente motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato indici sintomatici di una struttura aziendale fittizia della subappaltatrice e avesse attribuito rilievo a documenti insufficienti a provare la genuinità dell'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., poiché non trascriveva adeguatamente gli atti processuali richiamati né indicava compiutamente dove reperirli nel fascicolo. La Corte ha anche osservato che la decisione impugnata si fondava sia sulla genericità delle allegazioni del ricorrente sia sulla prova acquisita circa la genuinità dell'appalto, e che il ricorso non si confrontava con tale ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Disciplina il riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura sul suo asserito errato impiego non coglie la ratio decidendi fondata anche sulla genericità delle allegazioni e sulla prova acquisita della genuinità dell'appalto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a contestare l'apprezzamento di merito.
art. 416 c.p.c.
Richiamato in relazione alle allegazioni e alle difese; la Corte rileva che il ricorso non si confronta in modo specifico con il contenuto delle allegazioni originarie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, evidenziando anche il rilievo della doppia conforme.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Impone l'indicazione specifica e la trascrizione, almeno essenziale, degli atti e documenti posti a base del ricorso; il mancato rispetto determina inammissibilità.
art. 369, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; nel caso concreto l'onere non è stato assolto in modo adeguato.
art. 132 c.p.c.
La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo in caso di assenza grafica della motivazione o di motivazione incomprensibile; non è il caso deciso.
art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
L'appalto è lecito quando l'appaltatore organizza autonomamente i mezzi e gestisce il servizio senza diretti interventi dispositivi del committente sui dipendenti, salvo il coordinamento necessario.
art. 1 della l. n. 1369 del 1960
Il conferimento di mezzi da parte del committente integra la fattispecie vietata solo se tale apporto rende marginale e accessorio quello dell'appaltatore.
art. 91 cod. proc. civ.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di interposizione illecita di manodopera, l'appalto è legittimo quando l'appaltatore organizza autonomamente mezzi e gestione del servizio, mentre il committente si limita al coordinamento necessario; il mero uso di prestazioni lavorative non basta a rendere l'appalto illecito se manca un diretto potere dispositivo del committente sui dipendenti dell'appaltatore.
- Il conferimento al prestatore d'opera di capitali, macchine o attrezzature da parte del committente può integrare una fattispecie vietata solo se tale apporto è talmente rilevante da rendere marginale l'organizzazione dell'appaltatore.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se si limita a contestare in astratto il riparto dell'onere della prova senza misurarsi con le concrete ragioni della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile; non è sufficiente la mera insoddisfazione per l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando e riproducendo in modo essenziale gli atti e documenti rilevanti e precisandone la collocazione nel fascicolo; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: la rivalutazione delle prove e dei fatti resta riservata al giudice di merito, salvo i limiti strettamente previsti dalla legge.
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