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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23678/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice aveva ottenuto in un precedente giudizio un accertamento giudiziale della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto originariamente qualificato come collaborazione a progetto, con condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria, ma senza pronuncia espressa di reintegrazione o riammissione in servizio. In un successivo giudizio chiedeva il pagamento di ulteriori somme: differenze retributive per il periodo lavorato dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2007, somme per il periodo dal 30 giugno 2007 al 22 dicembre 2010 e retribuzioni dal 22 dicembre 2010 al 2016, sostenendo che il rapporto fosse proseguito e che non vi fosse stata alcuna valida cessazione. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo, per un verso, precluso dal giudicato il periodo successivo al 30 giugno 2007 e, per altro verso, non provata la prestazione lavorativa secondo l’orario di 36 ore settimanali dedotto per il periodo 2005-2007, dichiarando inoltre generici e quindi inammissibili i capitoli di prova. La lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale per aver la Corte escluso la permanenza del rapporto, negato rilievo alla messa in mora e alla corrispondenza tra le parti, e ritenuto non provato l’orario di lavoro; la società resisteva con ricorso incidentale censurando l’interpretazione del giudicato e sostenendo che la Corte territoriale ne avesse ampliato indebitamente la portata oltre il dispositivo della sentenza del 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della lavoratrice sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale, affermando che la Corte d’appello aveva interpretato correttamente i limiti oggettivi del giudicato, secondo il dispositivo e la motivazione della precedente sentenza, senza estenderne gli effetti oltre quanto deciso. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo del ricorso principale, perché formulato in modo promiscuo tra violazione di legge e vizio di motivazione e non confrontato specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla mancanza di offerta della prestazione lavorativa e sulla conseguente assenza di costituzione in mora utile a far riprendere gli obblighi corrispettivi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la censura investiva un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione: la Corte territoriale aveva correttamente reputato generici i capitoli di prova sull’orario di 36 ore settimanali e, quindi, non dimostrato il presupposto fattuale delle differenze retributive richieste. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come norma applicata nel precedente giudizio per l’accertamento della subordinazione del rapporto originariamente qualificato come collaborazione a progetto.

  • art. 50 d.lgs. n. 183/2010

    richiamato con riferimento alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria liquidata nel precedente giudizio, rilevante ai fini del giudicato.

  • art. 2908 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di effetti costitutivi del giudicato e dei suoi limiti oggettivi.

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere la corretta delimitazione dell’efficacia del giudicato tra le parti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per l’interpretazione della sentenza e dei limiti del giudicato.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale quale parametro di legittimità della motivazione e della decisione.

  • art. 1217 c.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale in tema di costituzione in mora del creditore/debitore nel rapporto di lavoro.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale, in relazione alla struttura del rapporto contrattuale di lavoro.

  • art. 2118 c.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale in tema di tutela giurisdizionale dei diritti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale per asserito vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale per violazione delle regole di decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte della motivazione sull’onere probatorio relativo alla prestazione lavorativa e all’orario dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione del giudicato, sia interno sia esterno, deve essere compiuta primariamente alla luce del dispositivo della decisione e della motivazione che lo sorregge; la domanda di parte può essere utilizzata solo in via residuale, quando permanga un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
  • Il giudicato non può essere esteso oltre ciò che è stato effettivamente deciso: una pronuncia di accertamento della subordinazione e di condanna a una specifica indennità non implica automaticamente, in assenza di statuizione espressa o implicita, la reintegrazione nel posto di lavoro o il riconoscimento di ulteriori crediti retributivi per periodi successivi.
  • Nei rapporti di lavoro a prestazioni corrispettive, la domanda di retribuzioni per il periodo successivo alla pretesa ripresa del rapporto richiede che il lavoratore alleghi e dimostri di avere messo a disposizione la propria prestazione; in mancanza, non può considerarsi operativa la mora del datore di lavoro in modo utile a far sorgere il diritto alle retribuzioni.
  • La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non può essere formulata in modo promiscuo e sovrapposto: il motivo deve essere specifico e riconducibile, senza confusione, alla corretta ipotesi di censura prevista dall’art. 360 c.p.c.
  • La valutazione di ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale per genericità, specie quando volti a dimostrare l’orario di lavoro o la prestazione resa, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se logicamente e adeguatamente motivato.
  • In tema di differenze retributive, il lavoratore che le richiede deve provare il fatto costitutivo del credito, compreso l’effettivo orario di lavoro dedotto come base di calcolo; capitoli istruttori generici o meramente valutativi non sono idonei a soddisfare tale onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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