Sentenza n. 1973/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: destituzione dal servizio e successivo diniego del transito nei ruoli civili
Esito
Favorevole al ricorrente (poliziotto penitenziario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare irrogata dal Ministero della Giustizia all’esito di una vicenda penale conclusa con sentenza di patteggiamento, nonché, con motivi aggiunti, il successivo diniego del transito nei ruoli civili. Con il primo motivo ha sostenuto che, al momento dell’avvio e della conclusione del procedimento disciplinare, il transito si fosse già perfezionato per silenzio-assenso a seguito dell’inutile decorso del termine di 150 giorni previsto dall’art. 76, commi 10 e 11, d.lgs. 443/1992, con conseguente applicazione delle regole disciplinari del personale civile e incompetenza degli organi disciplinari della Polizia Penitenziaria. Con il secondo motivo ha dedotto la tardività dell’azione disciplinare, assumendo che il procedimento avrebbe dovuto essere avviato già nel 2022, al momento della trasmissione della notizia di reato, e che non avrebbe potuto essere sospeso in attesa della definizione del processo penale. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del termine di 180 giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. Con il quarto motivo ha denunciato difetto di istruttoria, violazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sproporzione della destituzione, mancata riconduzione della condotta a un’ipotesi tassativa di destituzione e omessa considerazione delle attenuanti e dei precedenti di servizio. Con i motivi aggiunti ha impugnato il diniego del transito, deducendo carenza di potere, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, violazione degli artt. 75 e 76 d.lgs. 443/1992 e degli artt. 54, 55-bis e 55-quater d.lgs. 165/2001. Ha sostenuto che il silenzio-assenso si fosse formato il 29 ottobre 2024, allo scadere dei 150 giorni decorrenti dall’istanza del 1° giugno 2024, e che le sospensioni dedotte dall’Amministrazione fossero inefficaci o tardive.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la destituzione incideva sul rapporto pubblicistico del ricorrente quale poliziotto penitenziario, anche se adottata dopo la prospettata formazione del silenzio-assenso sul transito. Ha respinto il ricorso introduttivo. In particolare, ha escluso che il successivo transito nei ruoli civili imponesse l’applicazione degli artt. 55 ss. d.lgs. 165/2001 o determinasse l’incompetenza degli organi disciplinari del Corpo: il procedimento relativo a condotte commesse durante il servizio di poliziotto penitenziario resta disciplinato dalle norme pubblicistiche e dagli organi del corpo di appartenenza. Ha escluso la tardività dell’avvio disciplinare, ritenendo operante la pregiudiziale penale prevista dall’art. 9 d.lgs. 449/1992 e dall’art. 117 d.P.R. 3/1957. Ha inoltre affermato che il termine per l’avvio decorre dalla piena conoscenza della sentenza penale irrevocabile, formalmente attestata dagli uffici giudiziari, e non dalla mera pubblicazione della sentenza o da una conoscenza non formalizzata; poiché l’Amministrazione aveva acquisito la sentenza definitiva il 9 dicembre 2024, la contestazione notificata nel gennaio 2025 era tempestiva. Ha ritenuto legittimo l’autonomo accertamento disciplinare, svolto mediante acquisizione documentale e visione delle immagini di videosorveglianza, e ha escluso che la riforma dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. impedisse la valutazione disciplinare dei fatti oggetto del patteggiamento. Ha infine ritenuto proporzionata la destituzione, riconducendo la condotta alle ipotesi di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d), d.lgs. 449/1992, e ha rilevato che la Commissione aveva esaminato i precedenti di servizio. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego del transito nei ruoli civili. Il termine di 150 giorni previsto dalla disciplina speciale è stato qualificato come perentorio e non sospendibile ai sensi dell’art. 2, comma 7, l. 241/1990 per acquisizioni già nella disponibilità dell’Amministrazione o direttamente acquisibili presso altre amministrazioni. In ogni caso, la prima sospensione era intervenuta dopo la scadenza del termine e la seconda non risultava comunicata al dipendente, sicché il silenzio-assenso si era formato. La successiva destituzione poteva definire gli effetti disciplinari relativi al precedente rapporto pubblicistico, ma non poteva retroattivamente caducare il transito già perfezionato per silentium né consentire all’Amministrazione di adottare un successivo diniego in senso opposto. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 76, commi 10 e 11, d.lgs. 443/1992
Il termine di 150 giorni per la definizione dell’istanza di transito nei ruoli civili è perentorio e, decorso inutilmente, determina la formazione del silenzio-assenso.
art. 75 d.lgs. 443/1992
Disciplina il transito del personale della Polizia Penitenziaria nei ruoli civili nei casi previsti dalla legge.
art. 9 d.lgs. 449/1992
Mantiene operante, per la Polizia Penitenziaria, la pregiudiziale penale, escludendo l’obbligo di avviare immediatamente il procedimento disciplinare per fatti oggetto di processo penale.
art. 24, comma 5, d.lgs. 449/1992
Richiama l’art. 117 d.P.R. 3/1957 in materia di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare in presenza di azione penale.
art. 117 d.P.R. 3/1957
qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso
Il procedimento disciplinare non può essere promosso fino alla conclusione del procedimento penale quando i fatti contestati sono oggetto di azione penale.
art. 7, comma 6, d.lgs. 449/1992
Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare relativo a fatti emersi in sede penale decorre dalla piena conoscenza della sentenza penale definitiva, formalmente attestata.
art. 6, comma 2, d.lgs. 449/1992
a) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; […] d) per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati
La destituzione è legittima quando la condotta rientra nelle ipotesi tipizzate di grave lesione dell’onore, del senso morale, dei doveri derivanti dal giuramento o di dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La disposizione, come riformata, non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente in sede disciplinare i fatti oggetto di una sentenza di patteggiamento.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
La sospensione del termine procedimentale richiede, per essere efficace, un apposito provvedimento comunicato all’interessato; la disciplina generale non può comunque derogare al termine speciale perentorio quando la sospensione non ricade nei presupposti normativi.
art. 54 Cost.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore
Esprime i doveri di disciplina, onore, fedeltà e rettitudine rilevanti nella valutazione disciplinare del personale pubblico.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il personale della Polizia Penitenziaria appartiene al pubblico impiego non privatizzato; per tale ragione non si applica automaticamente la disciplina disciplinare degli artt. 55 ss. d.lgs. 165/2001.
Massime di principio
- Per il personale della Polizia Penitenziaria, la successiva formazione del transito nei ruoli civili non comporta, con riguardo a condotte commesse durante il precedente servizio pubblicistico, l’automatica applicazione degli artt. 55 ss. d.lgs. 165/2001 né la sostituzione degli organi disciplinari del corpo di appartenenza; il procedimento può essere definito secondo la disciplina pubblicistica propria dello status rivestito al momento dei fatti.
- Per i fatti di rilevanza penale commessi dal personale della Polizia Penitenziaria, la pregiudiziale penale prevista dall’art. 9 d.lgs. 449/1992 e dall’art. 117 d.P.R. 3/1957 esclude l’obbligo di avviare immediatamente il procedimento disciplinare e impone di attendere la conclusione del procedimento penale.
- Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare conseguente a fatti emersi in sede penale decorre dalla piena conoscenza della sentenza penale irrevocabile, formalmente attestata dagli uffici competenti, e non dalla mera pubblicazione della sentenza o da una conoscenza non documentata; spetta al dipendente che deduca la tardività dimostrare una conoscenza anteriore incompatibile con la tempestività dell’azione disciplinare.
- La sentenza di patteggiamento non determina automaticamente l’irrogazione della sanzione disciplinare e non impedisce il procedimento disciplinare: l’Amministrazione deve compiere un autonomo apprezzamento dei fatti sotto il profilo della violazione dei doveri di servizio, potendo utilizzare gli elementi istruttori acquisiti e svolgere ulteriori accertamenti.
- Il termine speciale di 150 giorni per la definizione dell’istanza di transito nei ruoli civili ha natura perentoria e il suo inutile decorso forma il silenzio-assenso. Una sospensione non prevista dalla disciplina speciale, disposta tardivamente o non comunicata all’interessato, non impedisce la formazione dell’assenso.
- Una volta perfezionato per silentium il transito nei ruoli civili, l’Amministrazione non può adottare retroattivamente un diniego fondato sulla successiva destituzione dal precedente rapporto pubblicistico. La sanzione disciplinare può produrre gli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto originario, ma non può caducare il transito già perfezionato.
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