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Sentenza

Sentenza n. 4838/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1569/2023, RG n. 3888/2023, resa in data 16 novembre 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, e pubblicata in pari data

Giustizia amministrativa202505212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.297,35, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 1569/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, limitatamente alla condanna al pagamento di euro 1.297,35 oltre accessori. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento né le circostanze documentate dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, della mancata esecuzione e della scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del Commissario, pari a euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme oggetto del giudicato, soltanto le spese successive funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e gli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio; non sono invece recuperabili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, essendo conseguenza della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del rimedio di ottemperanza esperito per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

  • artt. 474 e seguenti c.p.c.

    Regolano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese di precetto non sono riconoscibili nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contenga una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
  • La mancata contestazione da parte dell’amministrazione delle circostanze documentate dal ricorrente, relative al passaggio in giudicato e all’inadempimento, può concorrere a fondare l’accertamento dell’inesecuzione del giudicato.
  • In caso di accoglimento del giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme liquidate nel titolo, le sole spese successive funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del provvedimento e gli atti accessori funzionali all’introduzione dell’ottemperanza; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive.
  • Il creditore della pubblica amministrazione può scegliere tra esecuzione civile e giudizio di ottemperanza, ma la scelta dell’ottemperanza esclude il recupero, in tale giudizio, delle spese derivanti dagli atti propri dell’esecuzione forzata civile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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