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Sentenza

Sentenza n. 16857/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 settembre 2025, pubblicato in G.U. in data 22 ottobre 2025, recante “Aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”; - della conseguente circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti e la navigazione, direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità n. 200 del 31 ottobre 2025 e delle relative tabelle ad essa allegate, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad essi connessi.

Giustizia amministrativa202600721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di aggiornamento per il 2025 delle misure unitarie dei canoni delle concessioni demaniali marittime e circolare ministeriale n. 200/2025 con le relative tabelle

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionari demaniali)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione di categoria e le società concessionarie hanno impugnato il decreto del 18 settembre 2025, pubblicato il 22 ottobre 2025, e la circolare del 31 ottobre 2025, che riportavano le tabelle aggiornate dei canoni. Hanno dedotto: (I) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio n. 13/2025, che aveva annullato il precedente decreto di aggiornamento per l’applicazione dell’aumento del 25,15% relativo al 2023, nonché violazione del d.l. n. 400/1993, della riserva di legge e del principio di legalità, sviamento e carenza di motivazione; (II) eccesso e sviamento di potere, violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sostenendo che l’aggiornamento annuale fosse stato utilizzato per introdurre un aumento non coerente con la sua funzione; (III) violazione della certezza del diritto, dell’affidamento e del divieto di retroattività, oltre che della riserva di legge, dell’imparzialità e di disposizioni costituzionali e dell’Unione europea, perché il nuovo parametro sarebbe stato applicato a fattispecie passate e già perfezionate. Il Ministero ha sostenuto che il decreto trovasse fondamento nell’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025, convertito dalla l. n. 105/2025, e che tale disposizione avesse disciplinato per il 2025 l’indice applicabile, escludendo la violazione del giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e sono stati annullati il decreto e la circolare, con le relative tabelle, nei sensi indicati in motivazione. Il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza su casi analoghi: il calcolo per il 2025 incorporava l’aumento del 25,15% applicato al canone 2023 in forza del decreto già annullato, e poi utilizzato come base per gli aggiornamenti successivi. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025 ha introdotto un indice diverso da quello precedente e non è quindi norma di interpretazione autentica: la sostituzione di un indice con un altro, fondato su basi di calcolo differenti, ha carattere innovativo e non consente di attribuire alla nuova disciplina efficacia retroattiva. Il decreto è pertanto illegittimo nella parte in cui ha esteso il nuovo parametro ai canoni 2023 e 2024, anziché applicarlo per il futuro dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina; per le stesse ragioni è illegittima la circolare n. 200/2025 e le tabelle allegate. Spese compensate per la novità della questione all’epoca dell’introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.l. 21 maggio 2025, n. 73, conv. in l. 18 luglio 2025, n. 105

    Tuttavia, la norma di cui al decreto legge è certamente innovativa, avendo sostituito un indice ISTAT, quello dei prezzi all’ingrosso, con altro indice, quello della produzione industriale, sensibilmente diverso, come confermato dall’ISTAT che ha evidenziato come quest’ultimo comprenda i prodotti dell’attività di fornitura di energia elettrica, gas e acqua esclusi dal primo (v. Tar Lazio V ter 13/2025 par. 3.1).

    La disposizione è innovativa e non di interpretazione autentica perché sostituisce l’indice dei prezzi all’ingrosso con quello dei prezzi alla produzione industriale, riferito a una base di calcolo diversa; non può quindi essere applicata retroattivamente ai canoni 2023 e 2024.

  • art. 04, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 494

    Il suddetto aggiornamento, fissato nella misura del - 0,65%, è stato applicato, per quanto si ricava dalle Tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni attualizzate al 2025 (v. p. 2 – all. 1 doc. 3 del ricorso), sul canone del 2024 e quest’ultimo, a sua volta, sul canone 2023 al quale era stato applicato l’aumento del 25,15% determinato sulla base del d.m. del 30 dicembre 2022 annullato da questo Tar con sentenza n. 13/25 con specifico riguardo alla illegittimità dell’utilizzo di un indice ISTAT (prezzi alla produzione dei prodotti industriali) non previsto dall’art. 04 Legge n. 494/1993.

    L’indice dei prezzi alla produzione industriale utilizzato per l’aumento del 2023 non era previsto dalla disposizione allora vigente; l’aumento illegittimo non può essere mantenuto come base di calcolo per gli aggiornamenti successivi.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Al riguardo, non emergono ragioni per discostarsi da quanto già statuito dalla Sezione in casi analoghi (di recente, sent. nn. 11715 e 11717 del 26.6.2026 e n. 12368 del 6.7.2026, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d), laddove è stato osservato che

    La motivazione può richiamare, mediante rinvio, le ragioni espresse in precedenti pronunce della stessa Sezione su casi analoghi.

Massime di principio

  • Una disposizione che sostituisce un indice economico con un altro indice fondato su basi di calcolo diverse ha carattere innovativo, non interpretativo, e non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione che ne consenta tale efficacia.
  • Quando il decreto di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi incorpora, nei calcoli per gli anni successivi, un incremento fondato su un indice già dichiarato illegittimo e annullato, l’amministrazione non può conservarne gli effetti indiretti attraverso la successiva indicizzazione.
  • Il nuovo parametro normativo per l’aggiornamento dei canoni può operare dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma non può essere utilizzato per ricalcolare retroattivamente i canoni 2023 e 2024.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittime
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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