Sentenza n. 16857/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 settembre 2025, pubblicato in G.U. in data 22 ottobre 2025, recante “Aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”; - della conseguente circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti e la navigazione, direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità n. 200 del 31 ottobre 2025 e delle relative tabelle ad essa allegate, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad essi connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di aggiornamento per il 2025 delle misure unitarie dei canoni delle concessioni demaniali marittime e circolare ministeriale n. 200/2025 con le relative tabelle
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari demaniali)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione di categoria e le società concessionarie hanno impugnato il decreto del 18 settembre 2025, pubblicato il 22 ottobre 2025, e la circolare del 31 ottobre 2025, che riportavano le tabelle aggiornate dei canoni. Hanno dedotto: (I) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio n. 13/2025, che aveva annullato il precedente decreto di aggiornamento per l’applicazione dell’aumento del 25,15% relativo al 2023, nonché violazione del d.l. n. 400/1993, della riserva di legge e del principio di legalità, sviamento e carenza di motivazione; (II) eccesso e sviamento di potere, violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sostenendo che l’aggiornamento annuale fosse stato utilizzato per introdurre un aumento non coerente con la sua funzione; (III) violazione della certezza del diritto, dell’affidamento e del divieto di retroattività, oltre che della riserva di legge, dell’imparzialità e di disposizioni costituzionali e dell’Unione europea, perché il nuovo parametro sarebbe stato applicato a fattispecie passate e già perfezionate. Il Ministero ha sostenuto che il decreto trovasse fondamento nell’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025, convertito dalla l. n. 105/2025, e che tale disposizione avesse disciplinato per il 2025 l’indice applicabile, escludendo la violazione del giudicato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e sono stati annullati il decreto e la circolare, con le relative tabelle, nei sensi indicati in motivazione. Il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza su casi analoghi: il calcolo per il 2025 incorporava l’aumento del 25,15% applicato al canone 2023 in forza del decreto già annullato, e poi utilizzato come base per gli aggiornamenti successivi. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025 ha introdotto un indice diverso da quello precedente e non è quindi norma di interpretazione autentica: la sostituzione di un indice con un altro, fondato su basi di calcolo differenti, ha carattere innovativo e non consente di attribuire alla nuova disciplina efficacia retroattiva. Il decreto è pertanto illegittimo nella parte in cui ha esteso il nuovo parametro ai canoni 2023 e 2024, anziché applicarlo per il futuro dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina; per le stesse ragioni è illegittima la circolare n. 200/2025 e le tabelle allegate. Spese compensate per la novità della questione all’epoca dell’introduzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. 21 maggio 2025, n. 73, conv. in l. 18 luglio 2025, n. 105
Tuttavia, la norma di cui al decreto legge è certamente innovativa, avendo sostituito un indice ISTAT, quello dei prezzi all’ingrosso, con altro indice, quello della produzione industriale, sensibilmente diverso, come confermato dall’ISTAT che ha evidenziato come quest’ultimo comprenda i prodotti dell’attività di fornitura di energia elettrica, gas e acqua esclusi dal primo (v. Tar Lazio V ter 13/2025 par. 3.1).
La disposizione è innovativa e non di interpretazione autentica perché sostituisce l’indice dei prezzi all’ingrosso con quello dei prezzi alla produzione industriale, riferito a una base di calcolo diversa; non può quindi essere applicata retroattivamente ai canoni 2023 e 2024.
art. 04, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 494
Il suddetto aggiornamento, fissato nella misura del - 0,65%, è stato applicato, per quanto si ricava dalle Tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni attualizzate al 2025 (v. p. 2 – all. 1 doc. 3 del ricorso), sul canone del 2024 e quest’ultimo, a sua volta, sul canone 2023 al quale era stato applicato l’aumento del 25,15% determinato sulla base del d.m. del 30 dicembre 2022 annullato da questo Tar con sentenza n. 13/25 con specifico riguardo alla illegittimità dell’utilizzo di un indice ISTAT (prezzi alla produzione dei prodotti industriali) non previsto dall’art. 04 Legge n. 494/1993.
L’indice dei prezzi alla produzione industriale utilizzato per l’aumento del 2023 non era previsto dalla disposizione allora vigente; l’aumento illegittimo non può essere mantenuto come base di calcolo per gli aggiornamenti successivi.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Al riguardo, non emergono ragioni per discostarsi da quanto già statuito dalla Sezione in casi analoghi (di recente, sent. nn. 11715 e 11717 del 26.6.2026 e n. 12368 del 6.7.2026, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d), laddove è stato osservato che
La motivazione può richiamare, mediante rinvio, le ragioni espresse in precedenti pronunce della stessa Sezione su casi analoghi.
Massime di principio
- Una disposizione che sostituisce un indice economico con un altro indice fondato su basi di calcolo diverse ha carattere innovativo, non interpretativo, e non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione che ne consenta tale efficacia.
- Quando il decreto di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi incorpora, nei calcoli per gli anni successivi, un incremento fondato su un indice già dichiarato illegittimo e annullato, l’amministrazione non può conservarne gli effetti indiretti attraverso la successiva indicizzazione.
- Il nuovo parametro normativo per l’aggiornamento dei canoni può operare dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma non può essere utilizzato per ricalcolare retroattivamente i canoni 2023 e 2024.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →