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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22643/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (per plurimi episodi di truffa aggravata dal rapporto di prestazione d'opera professionale e falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato, relative a falsi modelli F24 e false ricevute) ritenendo: 1) errata qualificazione giuridica dei falsi modelli F24 come falsità in atto pubblico (argomentando che egli era mero intermediario e che i fatti andavano ricondotti all'art. 485 c.p. o assorbiti nella truffa); 2) vizio di motivazione circa la natura di "falso in fotocopia" degli F24; 3) riqualificazione delle truffe in appropriazione indebita; 4) illiceità del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p.; 5) vizi probatori su singoli capi (mancanza di bollettini, titolarità della querela, errori nelle imputazioni come TARI vs IMU); 6) inadeguata motivazione della pena; 7) assenza di motivazione sugli aumenti di pena per i reati satellite. Chiedeva quindi annullamento o revisione delle condanne e della quantificazione delle spese/sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la qualificazione dei modelli F24 (nella loro veste di esemplare rilasciato al contribuente con l'attestazione di pagamento) come atto avente efficacia probatoria analoga a quella dell'atto pubblico relativamente all'attestazione dell'avvenuto versamento e ha ritenuto corretta la imputazione della falsità materiale del privato (artt. 476 e 482 c.p.) poiché il ricorrente, non essendo abilitato, ha simulato l'esistenza dell'atto pubblico. Ha escluso l'assorbimento dei falsi nella truffa, ritenendo invece concorso materiale tra falsità e truffa quando il falso sia strumentale al raggiro. Ha respinto le altre censure (fotocopia, riqualificazione in appropriazione indebita, aggravante, questioni probatorie e trattamento sanzionatorio) come generiche, aspecifiche o infondate, richiamando giurisprudenza consolidata e la normativa di settore (anche l'art. 19 d.lgs. 241/1997). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili (Euro 6.000,00 e Euro 2.800,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 114-septies d.lgs. 385/1993

    Richiamata per delimitare il quadro degli enti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento: la sentenza utilizza la normativa per mostrare che soggetti abilitati alla riscossione hanno poteri attestativi rispetto al pagamento e che tale funzione probatoria può estendersi, nei limiti normativi, a chi svolge quel servizio.

  • art. 476 cod. pen.

    Rilevante per la configurazione del reato di falsità materiale in atto pubblico; la Corte ha ritenuto che la contraffazione dei modelli F24 e delle ricevute, posti in essere dal privato non abilitato, integri tale fattispecie.

  • art. 482 cod. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 476 c.p. per inquadrare la falsità materiale commessa dal privato che simula un atto pubblico (modelli F24 attestanti pagamento).

  • art. 485 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come norma eventualmente più favorevole (oggi in parte depenalizzata); la Corte ha escluso che i fatti dovessero essere ricondotti a questa disposizione, ritenendo invece corretta la qualificazione per falsità in atto pubblico.

  • art. 19 d.lgs. 241/1997

    "/. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione."

    La norma descrive la funzione e la struttura del modello F24 e l'attestazione rilasciata al contribuente: la Corte la usa per argomentare che l'esemplare consegnato al contribuente costituisce una parte originaria del modello con funzione di quietanza e, pertanto, può avere efficacia probatoria analoga a quella di un atto pubblico rispetto all'avvenuto pagamento.

  • art. 84 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sul 'reato complesso': la Corte spiega che l'assorbimento di un reato in un altro richiede un'effettiva previsione normativa di reato composto; la mera sovrapposizione fattuale (es. falsità strumentale alla truffa) non comporta assorbimento ma concorso materiale.

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    Aggravante in relazione all'abuso di rapporto di prestazione d'opera o di fiducia: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché l'imputato ha sfruttato il rapporto di fiducia con i clienti e l'apparente continuità del servizio per ottenere le somme.

  • art. 646 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente come norma applicabile (appropriazione indebita). La Corte ha respinto tale riclassificazione, ritenendo che il comportamento fosse di natura truffaldina, con artifici e raggiri anteriori alla dazione delle somme.

  • art. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla prescrizione: la Corte ha valutato termini e sospensioni per verificare il rischio di prescrizione di alcune imputazioni, motivando il rigetto della richiesta di rinvio per astensione degli avvocati.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito richiamando i criteri impliciti di adeguatezza della pena (personalità del reo, pervicacia, assenza di segni di resipiscenza).

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Norma sull'aumento per il concorso di reati (incrementi per i reati satellite): la Corte ha ritenuto le censure sul quantum generiche e inammissibili, e ha comunque considerato che la motivazione del giudice di merito aveva riguardato anche i reati satelliti.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo il quale non è possibile dedurre in cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello; ha contribuito a dichiarare inammissibili alcune doglianze generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso per cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di questa disposizione.

  • art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli Avvocati

    "(Prestazioni indispensabili in materia penale)"

    Citato in relazione alla richiesta di rinvio per adesione all'astensione degli avvocati: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rinvio per evitare il rischio di prescrizione.

Massime di principio

  • La copia del modello F24 consegnata al contribuente, con l'attestazione di pagamento, ha funzione di quietanza e può essere qualificata, nei suoi effetti probatori, come documento rilevante ai fini della falsità materiale quando l'attestazione è simulata da soggetto non abilitato.
  • La falsificazione di documenti strumentali alla consumazione di una truffa non si assorbe automaticamente nel reato di truffa: può configurarsi concorso materiale tra falsità e truffa quando il falso è strumentale al raggiro.
  • Il silenzio o la persistente esposizione di una comunicazione (es. cartello in vetrina) che induca in errore e porti alla dazione del denaro può costituire l'elemento del raggiro idoneo a integrare la truffa, specie se sistematico e inserito in un piano criminoso.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici, aspecifici o che non sono stati dedotti con sufficiente precisione nel giudizio di merito; questioni non specificamente devolute al giudice di appello possono essere escluse dalla cognizione della Cassazione.
  • Le impugnazioni relative alla determinazione della pena e agli aumenti per il concorso di reati richiedono specificità: motivi vaghi o privi di indicazione su come la quantificazione sarebbe diversa sono spesso inammissibili.
  • La strategia processuale difensiva deve considerare rischi di prescrizione e limiti alle richieste di rinvio per astensione: l'adesione all'astensione non è automaticamente accolta quando sussistono rischi di estinzione del reato per prescrizione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese, ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili; dunque valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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