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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37540/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per contributi, sanzioni e oneri di riscossione relativi a un periodo lavorativo pregresso, poi revocata in primo grado. L'ente previdenziale propone appello, ma la Corte d'appello lo dichiara inammissibile perché, nel frattempo, la società destinataria dell'ingiunzione era stata cancellata dal registro delle imprese. In cassazione l'ente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 83, 299, 300 c.p.c. e 1722, 2230 c.c., sostenendo che l'appello era stato notificato correttamente al difensore della società e che, in difetto di dichiarazione o notificazione dell'evento estintivo, operava l'ultrattività del mandato alle liti, con stabilizzazione della posizione processuale della parte. Con il secondo motivo contesta la ritenuta regolare costituzione della società già cancellata, nonostante la precedente rappresentanza processuale. La Corte di cassazione ritiene fondato il primo motivo; dichiara assorbito il secondo, nonché il difetto subordinatamente eccepito di legittimazione passiva del difensore in proprio.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Corte d'appello di Torino e rinvia alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello viene quindi annullata perché la cancellazione della società, pur estintiva, non aveva determinato l'inammissibilità dell'impugnazione secondo il regime dell'ultrattività del mandato, non essendo stato l'evento dichiarato in udienza né notificato alle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sull'evento interruttivo per sostenere la validità della rappresentanza processuale del difensore munito di procura.

  • art. 299 c.p.c.

    l'evento estintivo della società cancellata è trattato come evento interruttivo la cui rilevanza processuale dipende dalla dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti.

  • art. 300 c.p.c.

    si afferma che, se la parte è costituita a mezzo di procuratore e l'evento non è dichiarato o notificato, opera l'ultrattività del mandato.

  • art. 1722 c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione del rapporto di mandato in connessione con l'estinzione della società.

  • art. 2230 c.c.

    richiamato nel quadro delle disposizioni invocate a sostegno della tesi sull'effetto della cancellazione della società sul mandato professionale.

  • art. 285 c.p.c.

    la notificazione della sentenza al difensore della società cancellata è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.

  • art. 330, primo comma, c.p.c.

    l'impugnazione può essere notificata presso il medesimo difensore della parte cancellata.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese produce un effetto estintivo e determina, in linea generale, la perdita della capacità processuale della società stessa.
  • Quando la società è costituita a mezzo di difensore, l'evento estintivo è processualmente rilevante solo se il difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti; in difetto, opera l'ultrattività del mandato alle liti.
  • In presenza di ultrattività del mandato, la notificazione della sentenza al difensore della società estinta è idonea a far decorrere il termine per impugnare e l'impugnazione può essere validamente notificata presso lo stesso difensore.
  • Il procuratore originariamente munito di procura alle liti valida per i successivi gradi può proporre impugnazione in rappresentanza della società cancellata, salvo che si tratti di ricorso per cassazione, per il quale è necessaria una procura speciale.
  • La conoscenza aliunde dell'evento estintivo da parte del notificante non incide, di per sé, sull'operatività del regime processuale dell'ultrattività del mandato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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