Ordinanza n. 39/2026 - Ancona, Sezione 1
per il risarcimento danni da illegittima cancellazione dall'albo dei ctu;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: illegittima cancellazione dall'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con domanda di risarcimento dei danni
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso risarcitorio nei confronti del Ministero della Giustizia, deducendo di avere subito danni a causa della ritenuta illegittima cancellazione dall'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti né l'atto esatto di cancellazione. La ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso la domanda risarcitoria. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione resistente di depositare al più presto una relazione dettagliata sui fatti controversi e ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Il giudizio amministrativo deve svolgersi secondo criteri di effettività della tutela e di concentrazione, richiamati dal giudice a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo è richiamato insieme alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione e degli atti e documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la ricostruzione dei fatti controversi richiede informazioni e documenti nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e degli ulteriori atti utili alla decisione.
- L'acquisizione istruttoria può essere disposta anche per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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